COMUNICATO STAMPA N. 138 DEL 15/9/2011 Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione del D.L. 138/2011. “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che il decreto-legge 13 agosto 2011 n.138, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, con le modifiche apportate dalla legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148, è stato inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di domani 16 settembre 2011.
Roma, 15 settembre 2011
Ministero dell’Economia e delle FinanzeUfficio Stampa Press Office
Ora prepariamoci al cambiamento
Occorre innanzitutto sapere che non per tutte le vendite l’iva al 21% scatta dal giorno 17 settembre. Infatti per stabilire il momento decisivo necessita conoscere quale viene ad essere considerato momento di effettuazione dell’operazione secondo la legge IVA.
Nel rinviare tutti alla lettura dell’art. 6 DPR 633/1972, di seguito si riepilogano le fattispecie più comuni:
Cessioni di beni – Le cessioni di beni mobili si considerano effettuate nel giorno della loro consegna.
Se un bene è stato consegnato prima del giorno 17/9 con DDT e viene fatturato ad esempio il 30/9, questo dovrà essere assoggettato al 20%. Perché l’atto di vendita è considerato al momento della consegna. Per i beni consegnati a partire dal 17 settembre si applicherà l’aliquota del 21%.
Particolare attenzione dovrà, quindi, essere osservata nei casi in cui la fattura differita riepiloghi delle consegne avvenute nello stesso mese ma in giorni diversi che siano, rispettivamente prima e dopo la data di decorrenza: in questi casi, infatti, la fattura dovrà riportare distintamente i dati dei beni consegnati prima della decorrenza, a cui si applicherà l’aliquota 20%,e i dati dei beni consegnati dalla decorrenzaa cui si applicherà l’aliquota 21%.
– l’incasso totale o parziale (acconto) del corrispettivo, costituisce comunque momento di effettuazione dell’operazione, anche se avviene prima della consegna dei beni, e al momento dell’incasso deve essere emessa la fattura per l’importo incassato, con l’aliquota Iva vigente in quel momento; l’emissione anticipata della fattura rispetto alla consegna costituisce, comunque, momento di effettuazione dell’operazione.
Nel caso di acconto pagato prima del 17/9 e saldo pagato successivamente al 17/9 con consegna del bene successiva al 17/9, dovrà essere emessa una prima fattura di acconto al 20% ed una seconda fattura di saldo al 21%.
– Le prestazioni di servizio si considerano effettuate alla data in cui è pagato il corrispettivo. rileva la data di ultimazione della prestazione. Se prima del pagamento del corrispettivo, quindi, viene emessa la fattura, l’operazione si considera effettuata alla data di emissione della fattura.
Per le prestazioni di servizio assume sempre rilievo la data di emissione della fattura, o perché emessa a seguito del pagamento o perché emessa in anticipo rispetto allo
le fatture emesse prima del 17/9 saranno soggette al 20%;fatture emesse dal 17/9 saranno soggette al 21%.
La cessione di beni immobili si considera effettuata alla data di stipula dell’atto. Anche in questo caso l’emissione anticipata della fattura o l’incasso di acconti realizza ildi effettuazione. Pertanto le fatture emesse prima del 17/9 saranno soggette al 20%. Le fatture successive a tale data saranno soggette al 21%, per il solo importo del saldo.
16/09/2011 – Mirco Arcangeli