Il 29 novembre scade l’obbligo di PEC per le società
Ancora poche le società che si sono adeguate
La sanzione è a carico del legale rappresentante
Entro il 29 novembre 2011, tutte le società iscritte nel registro delle imprese, dovranno comunicare, qualora non lo abbiano già fatto, l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata. La mancata comunicazione entro il 29 novembre 2011, configurerà l’illecito previsto dall’art. 2630 c.c. La sanzione, sarà applicata in capo al rappresentante legale della società e non in capo alla società, quindi, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo 206 euro a un massimo di 2.065 euro. Amministratori attenzione, poiché a prescindere dallo stato in cui versa la società, la sanzione comunque sarà personale ed in capo a colui che compie l’illecito. A nulla vale la giustificazione che la società non ha liquidità o altro, poiché sempre sull’amministratore si rivarrà lo Stato.
Ripetiamo che l’obbligo della comunicazione riguarda solo le società, sia di capitali che di persone, sia in situazione ordinaria che in liquidazione, o in stato fallimentare.
Anche se la circolare, non chiarisce il comportamento specifico delle società soggette a procedure concorsuali, ci viene in aiuto la Sezione Fallimentare del Tribunale di Catania che con invito del giorno 11 novembre dichiara che i curatori di società iscritte al R.I., consigliano di comunicare al registro, lo stesso indirizzo PEC del professionista.
La comunicazione della PEC al registro delle imprese dovrà essere effettuato esclusivamente per via elettronica. Per tale comunicazione si consiglia naturalmente di incaricare un professionista abilitato.
Mirco Arcangeli