SPESOMETRO e REDDITOMETRO – SI AFFINA IL NUOVO ACCERTAMENTO SINTETICO

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Scadenza al 02/01/2012 per le operazioni del 2010.

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Lo spesometro, di epoca Tremontiana, è un nuovo strumento di accertamento sintetico, cioè rappresenta un modo rapido per misurare la capacità di spesa e quindi di reddito del contribuente. In base allo spesometro, le spese effettuate dal contribuente sono considerate reddito complessivo presunto dell’anno in cui esse sono sostenute, e queste unitamente all’accertamento cosiddetto redditometro, potrà produrre una rettifica del reddito dichiarato con conseguente nuova imposizione. Evidentemente potranno valere eventuali controdeduzioni dell’interessato, chiamato a dimostrare e dare prova di quanto accaduto.

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Lo spesometro è in sostanza una comunicazione telematica che dovrà fare l’intermediario (commercialista) e riguarderà tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA, (devono essere indicate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute da soggetti passivi IVA) non inferiori a 3.000,00 euro se soggette a fatturazione, ovvero a 3.600,00 euro se non soggette a fatturazione. Per il solo anno 2010, tale limite è portato a 25.000,00 euro e vale solo per operazioni soggette a fatturazione.

La comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA, per l’anno 2010 scade il 31/12/2011 che essendo non lavorativo sarà prorogato al 2/1/2012. Rimane utile ricordare che la scadenza per l’anno d’imposta 2011, e quindi per le operazione da3.000,00 insu,  resta fissata al 30 aprile 2012.

Ma vediamo funziona operativamente.

Con il termine spesometro si intende un nuovo adempimento (molto simile al vecchio elenco clienti/fornitori) introdotto con l’articolo 21 D.L. 78/2010 che obbliga professionisti e imprese a  comunicare per via telematica all’Agenzia delle Entrate eventuali operazioni pari o superiori a 3.000,00 Euro. L’adempimento consiste nella compilazione e  nell’invio di un modello, che contiene i dati del cliente (partita iva o codice fiscale) e l’anno in cui è avvenuta la transazione. Le operazioni da comunicare, come precisa il decreto, devono essere rilevanti ai fini IVA e devono avere un importo pari o superiore a:

– 3.000,00 euro al netto dell’IVA per coloro che emettono fattura;

– 3.600,00 euro compresa IVA per coloro che non sono obbligati all’emissione di fattura (quindi coloro che emettono scontrini fiscali o ricevute fiscali).

Per potere adempiere a tale obbligo il venditore dovrà  richiedere all’acquirente o al committente il codice fiscale ed i dati anagrafici, e il cliente non potrà sottrarsi dal fornire tale informazione. Se l’acquirente non è un cittadino italiano e quindi sprovvisto di codice fiscale, egli dovrà fornire i propri dati identificativi.

A titolo di esempio se un contribuente acquistasse un’autovettura o un gioiello del valore superiore ai 3600 euro il rivenditore richiederà il codice fiscale dell’acquirente e lo stesso sarà  inserito nello scontrino rilasciato. Successivamente il negoziante comunicherà all’Agenzia delle entrate il nome dell’acquirente in modo che l’amministrazione finanziaria inserisca la spesa nel proprio database e possa avere la possibilità di ricostruire il reddito presunto anche attraverso le spese di importo rilevanti dallo stesso sostenute. In caso di controllo spetterà al contribuente controllato giustificare come abbia reperito le somme necessarie per le spese effettuate.

E se per caso un cliente dovesse ”inventarsi” un codice fiscale, o meglio ancora, ne indicasse uno che non è il suo? Attenzione quindi, e con molta discrezione chiedere documento di identità e tesserino fiscale.

 

DATA EFFETTUAZIONE OPERAZIONE DOCUMENTAZIONE OPERAZIONE IMPORTO DELL’OPERAZIONE
fino al 30.6.2011 fattura Pari o superiore a € 3.000 (25.000 per il 2010)
dall’1.7.2011 fattura Pari o superiore a € 3.000 (al netto IVA)
dall’1.7.2011 scontrino/ricevuta fiscale Pari o superiore a € 3.600 ( al lordo IVA)

 

Nella comunicazione devono essere riportati i seguenti dati:

–        anno di riferimento;

–        partita IVA o, in mancanza, codice fiscale del cedente/prestatore, acquirente/committente;

(si consiglia  annotarsi anche i dati anagrafici reperiti da doc. identità e tesserino c.f.);

–        per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale:

• cognome e nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale, se persone fisiche;
• denominazione, ragione sociale o ditta, domicilio fiscale, se soggetti diversi dalle persone fisiche;

–        importo corrispettivi dovuti dal cessionario/committente o al cedente/prestatore, secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali, nonché l’IVA applicata o l’indicazione che si tratta di operazioni non imponibili o esenti.

–        se trattasi di operazione frazionata, non frazionata o per corrispettivi periodici.

Va evidenziato che per le operazioni documentate da scontrino/ricevuta fiscale:

–        i corrispettivi vanno indicati per l’ammontare comprensivo dell’IVA;

–        il committente/acquirente deve fornire al cedente/prestatore i propri dati identificativi (partita IVA o codice fiscale ovvero, se soggetto non residente, i relativi dati richiesti).
Di conseguenza i soggetti che emettono scontrini/ricevute fiscali di importo pari o superiore a € 3.600 (IVA compresa) a decorrere dall’1.7.2011 devono acquisire la partita IVA o il codice fiscale dell’acquirente.  Inoltre, al fine di agevolare il riscontro con quanto “inserito” negli elenchi, è opportuno che provvedano ad annotare distintamente sul registro dei corrispettivi le operazioni in esame.  Poiché gli scontrini fiscali non riportano il codice fiscale dell’acquirente occorrerà adeguare il registratore di cassa oppure fatturare le operazioni che superano i limiti sopra citati.

La comunicazione va fatta entro il 30 aprile di ciascun anno per i corrispettivi relativi all’anno passato. Per il 2010, la scadenza è prevista per il 31 dicembre 2011, ed in questo caso, l’obbligo deve essere adempiuto solo dai soggetti che hanno l’obbligo di fatturazione e per operazioni con importi superiori a 25.000 euro + IVA.  Questo perchè i contribuenti, soprattutto i dettaglianti, non sono in grado di fornire le informazioni necessarie per la comunicazione.

Per il 2011, i contribuenti dovranno comunicare le operazioni, per le quali hanno emesso scontrino fiscale, effettuate dal 1° luglio al 31 dicembre 2011 e dovranno altresì comunicare, sempre per l’anno 2011, anche le operazioni  avvenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011 (per le quali hanno emesso fattura).

Dal 1° luglio 2011 i dettaglianti devono obbligatoriamente identificare i clienti con il codice fiscale.

La mancata compilazione e invio del modello sarà sanzionato con una pena pecuniaria che va da 258 euro a 2065 euro.

Si suggerisce quanto segue:

–         I soggetti che utilizzano scontrini fiscali dovranno adeguare il registratore di cassa permettendone l’inserimento del codice fiscale (vedi esempio farmacie), altrimenti potranno sopperire emettendo fattura anche al cliente privato (completa naturalmente di dati anagrafici e codice fiscale);

–         I soggetti che utilizzano ricevuta fiscale potranno intestare la stessa con i dati anagrafici dell’acquirente ed anche il codice fiscale;

–         Tutti i soggetti obbligati che compilano il registro corrispettivi dovranno utilizzare una colonna separata intestandola “operazioni =>3600”ed annotandovi gli importi delle suddette operazioni di vendita.

–         Unitamente alla prima nota corrispettivi consegnata allo studio del commercialista, con periodicità mensile, dovranno essere consegnate anche le schede di vendita (modelli di raccolta dati dell’operazione) per “operazioni => 3600” debitamente sottoscritte.

–         Per tutte le operazioni con emissione di fattura, => a 3.000,00, sarà sufficiente consegnare le fatture complete di tutti i dati dell’acquirente, senza necessità di compilare la scheda dati.

Contemporaneamente all’ingresso dello spesometro è stato riformato il redditometro, attraverso l’inserimento di ulteriori indicatori di reddito. I parametri e gli indici di spesa che sono presi in considerazione per il calcolo del reddito presunto, sono quelli che ineriscono alle abitazioni e residenze secondarie, alla presenza di colf o bandanti, all’utilizzo di auto, moto, al pagamento di premi di assicurazioni sulla vita e altro, all’uso di imbarcazioni yacht motoscafi, affitti e locazioni, a rendite, a viaggi, centri benessere e spa, a circoli esclusivi, case d’asta, a rette scolastiche per scuole private. L’accertamento può scattare quando dalle spese e dai costi sostenuti secondo gli indici descritti e secondo un sistema di calcolo automatico, emerge un reddito maggiore a quello dichiarato per un importo superiore al 20%.

Alle informazioni determinate dal redditometro si aggiungeranno quelle previste dallo spesometro, e conseguentemente l’Agenzia delle entrate si attiverà per il “recupero”.

Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, ha detto “Per chi è in regola non cambia nulla: cambia per chi evade. Il passaggio al nuovo redditometro è stato comunque un atto dovuto e si fonderà su una base matematico-statistica ben più solida rispetto al passato. E il suo uso avrà soprattutto effetti persuasivi”.

Siamo sicuri che sarà così?

Buon Natalometro  a tutti i contribuenti.

Mirco Arcangeli

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