LE NUOVE TASSE PER AUTO DI LUSSO AEREI E BARCHE DOPO LE MODIFICHE DELLA CONVERSIONE

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La legge di conversione del Decreto 201/2011 (Manovra Monti Salva Italia) ha modificato, mitigandola, la tassazione prevista all’art. 16 relativa alle auto di lusso, alle barche ed agli aerei.

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In sintesi si evidenziano le sole modifiche rimandando l’analisi ai singoli articoli già pubblicati.

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Per le Auto

15-ter (art. 16). L’addizionale di cui al comma 1 (art. 16) e’ ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non e’ piu’ dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. I predetti periodi decorrono dal 1° gennaio dell’anno  successivo a quello di costruzione.

Per le Barche

5-bis (art. 16). La tassa di cui al comma 2 (art. 16) non e’ dovuta  per  le  unita’ nuove con targa di prova, nella disponibilita’ a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore  o  del  distributore, ovvero  per quelle usate e ritirate dai  medesimi  cantieri  o  distributori  con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell’atto )).

15-ter (art. 16). La tassa di cui ai commi 2 e 3 (art. 16) e’ ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell’unita’ da diporto, rispettivamente, del 15, del 30 e del 45 per cento. I predetti periodi decorrono dal 1° gennaio dell’anno  successivo a quello di costruzione.

Per gli Aerei

14-bis (art. 16). L’imposta di cui al comma 11 (art. 16) e’ applicata agli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale la cui sosta nel territorio italiano si protrae oltre quarantotto ore.

Mirco Arcangeli

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