La revisione delle Circoscrizioni giudiziarie. Meno male che la Corte c'è

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Quando il Governo varò la manovra finanziaria bis adottando il Decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 “qualcuno” avanzò la proposta di arricchirla attraverso un emendamento, in sede di conversione, che avesse per oggetto la revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

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Il momento era ideale per far digerire al Paese una drastica riduzione dei presidi giudiziari, sopprimendo i più piccoli, scomodi a taluno.

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Forte fu la levata di scudi dell’Avvocatura: non è consentito dalla Costituzione, lo scrivemmo anche al Ministro, apportare sostanziali modifiche al decreto legge inserendo nel testo, attraverso un emendamento, una materia che non avesse alcuna connessione con il decreto legge in conversione.

Al Ministro, leggemmo sulla stampa, il dubbio venne insinuato, ma durò ben poco: i saggi funzionari di via Arenula, e non solo, impiegarono poco tempo a convincerlo della fattibilità del temerario progetto ed Egli, carte alla mano, raggiunse speditamente il sacro Colle ottenendone un tranquillizzante “Licet “.

Così in poche ore venne elaborato l’improvvido emendamento che, autorevolmente presentato in Commissione Bilancio a Palazzo Madama, entrò immediatamente nel disegno di legge e, scortato dalla questione di fiducia, superò a pie’ pari il facile passaggio dell’Aula .

Il clima di quei giorni non consentiva certamente divagazioni, ancor meno su un argomento così “marginale” quale la Giustizia di prossimità. Nel silenzio assoluto della Politica, senza il conforto “referente” delle Commissioni Giustizia, il Parlamento si avviava a consegnare al Governo una delicatissima delega a legiferare, in chiave ordinamentale, ma a passi eccessivamente spediti, lì dove intere Legislature non erano riuscite .

Né era pensabile mai che alla Camera qualcuno, accorgendosi della gravità della situazione, potesse efficacemente intervenire e opporsi: un Palazzo Montecitorio, sostanzialmente privato del potere legislativo, prestò, silente, il proprio consenso.

Finalmente era arrivato il momento di far fuori centinaia di piccoli presidi giudiziari e gli uffici di via Arenula esultavano:   nessun magistrato si sarebbe più dovuto recare a Lipari e attraversare un procelloso e periglioso braccio di mare. Che gli isolani, se ancora avessero voglia di far valere i propri diritti, si mettessero loro sul traghetto per raggiungere il loro Giudice naturale.

Ma sulla piazza del Quirinale si affaccia un altro Palazzo che oltre a graditi “Licet” sa anche pronunziare scomodi “Non licet “.

Lo scorso 16 febbraio la Corte Costituzionale ha deciso, con la sentenza n. 22, sui ricorsi riuniti che alcune Regioni avevano proposto avverso le norme che, in sede di conversione del Decreto legge 29 dicembre 2010, il Parlamento aveva adottato intervenendo sulla disciplina del Servizio Nazionale della Protezione Civile.

La Corte, nell’occasione, ha sostenuto che il Parlamento, allorquando è chiamato a convertire in legge un decreto reso dal Governo attraverso il paradigma dell ‘ articolo 77 della Costituzione, incontra dei limiti la cui inosservanza cagiona un vizio imperituro della legge stessa che, per l ‘ effetto, ne rimane irrimediabilmente contagiata fino al punto da porsi al di fuori dell’Ordinamento giuridico in quanto, appunto, contraria al dettato costituzionale.

La Regione aveva sostenuto che la norma contenuta nell’articolo 2.2 quater del Decreto legge 29 dicembre 2010, introdotta dalla Legge di conversione 26 febbraio 2011 n. 10 , “risulterebbe eccentrica . . . rispetto sia al contenuto del provvedimento legislativo sia a quello dell ‘ articolo 2 del d. l. . .  “.

La Corte non ha avuto alcun dubbio o remora a dichiarare la contrarietà della norma alla disciplina che la Costituzione ha riservato al procedimento legislativo de quo.

Premesso che “le disposizioni oggetto di ricorso sono state introdotte nel corpo del d. l. n. 225 del 2010 per effetto di emendamenti approvati in sede di conversione“, i Giudici delle Leggi hanno considerato che le norme introdotte recano una disciplina “a regime” del tutto slegata da contingenze particolari già verificatesi e che la evidente estraneità della norma rispetto alla materia del decreto legge è chiaro sintomo della carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e di urgenza di provvedere.

Dopo avere richiamato le norme di legge e di regolamento che impongono il severo collegamento dell’intero decreto legge al caso straordinario e, per l’effetto, fanno obbligo ai Presidenti delle Assemblee e delle Commissioni Legislative di non ammettere gli emendamenti che “non siano strettamente attinenti alla materia del decreto legge“, si soffermano sul nesso di interrelazione funzionale tra l’atto del Governo e quello del Parlamento, sottolineando come l’attività di quest’ultimo sia peculiarmente disegnata, a esempio quanto a tempi di convocazione e di conversione. Con la conseguenza che una qualunque deriva da binari così rigidi finisce per costituire un improprio uso da parte del Parlamento di un potere che la Costituzione gli attribuisce si, ma con speciali modalità di procedura delineate dalla Costituzione e il cui “rispetto . . . è condizione di legittimità costituzionale degli atti approvati ” .

Adesso ritorniamo alla revisione delle circoscrizioni.

Per un solo attimo sembra oltremodo doveroso ricordare, non riportare, le mille ragioni che si oppongono a una riforma strutturale così delicata e complessa che si vuole attuare attraverso una legge delega a dir poco non scevra da criticità, ragioni che vanno dal collegamento al pre unitario reticolo delle province al sottodimensionamento dei distretti, alla frattura tra l’ufficio del pubblico ministero e l’ufficio del giudice.

E, all’un tempo,  che il prospettato risparmio economico è solamente una eclatante mistificazione.

Occorre chiedersi, però, se il Governo e i suoi Professori, dell’Economia e del Diritto, intendano chiudere gli occhi davanti a quello che in poche righe abbiamo qui illustrato.

Il Prof. Monti e la Prof.ssa Severino, quando si renderanno conto che dovrebbero esercitare una delega sostanzialmente e formalmente illegittima perché contraria alla Costituzione, vorranno davvero assumersene le gravissime, conseguenti responsabilità?

Intenderanno davvero distruggere, come vengono sollecitati a fare, un reticolo giudiziario certamente non colpevole della disastrosa inefficienza della macchina giudiziaria italiana?

Correranno il rischio di varare decreti legislativi come quelli che sembra intendano varare, non solo inutili e invisi a gran parte degli operatori del diritto, ma anche esposti alla scure, laica, della Corte Costituzionale?

Vorranno, davvero, condannare e mandare a morte 57 Tribunali e altrettante Procure della Repubblica, se non assai di più, oltre che 220 Sezioni distaccate e 674 Uffici del Giudice di pace, con la consapevole certezza della loro resurrezione?

Quanto costerebbe al Paese un’operazione di tal fatta, in termini di risorse economiche, di efficienza del sistema giurisdizionale, di immagine?

Oppure ascolteranno le parole, le argomentazioni, le tesi, le considerazioni e, perché no, i suggerimenti dell ‘ Avvocatura e, piuttosto che esercitare la delega, avvieranno una prudente, responsabile, meditata revisione delle circoscrizioni giudiziarie? E, al contempo, istituiranno un tavolo tecnico di confronto con l ‘ Avvocatura, gli Enti locali, i Sindacati, le Comunità che esamini davvero e in concreto le peculiarità e le esigenze del territorio? E, in tempi rapidi ma ragionevoli, pur sempre entro la corrente Legislatura, vareranno una riforma davvero epocale?

Certo, a qualcuno la conservazione di alcuni presidi non sarà certamente gradita. Ma è altrettanto certo che il Paese non ha bisogno oggi di mantenere benefici e privilegi, né può continuare a farlo.

Quel di cui ha urgente necessità il Paese è una Giurisdizione efficiente ed efficace, ma capillarmente presente sul Territorio.

Un difficile equilibrio quello tra risparmio e qualità? Sicuramente, ma l ‘ Avvocatura è certa che lo si può raggiungere.

Walter Pompeo

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