Pubblicato in G.U. il decreto che tra l’altro libera gli incentivi contributivi per le assunzioni di disoccupati nel 2011

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Con la pubblicazione del DM 31 ottobre 2011 sulla G.U. n. 52 del 2 marzo 2012 si apre la strada alla fruibilità dei benefici di cui trattano la L. 191/2009 e la L. 220/2010, anche con riferimento alle assunzioni effettuate nel 2011, per incentivare il reimpiego di determinate categorie di disoccupati, beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito.

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Le agevolazioni che sono rivolte ai datori di lavoro sono tese a promuovere:

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  • l’assunzione di lavoratori disoccupati ultracinquantenni, titolari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali;
  • l’assunzione o il mantenimento in servizio di lavoratori che abbiano almeno 35 anni di contributi, per i quali siano scaduti determinati incentivi connessi alla condizione di disoccupato del lavoratore;
  • l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori disoccupati di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione edile.

A dette agevolazioni sono ammessi tutti i datori di lavoro, comprese le cooperative che stipulino con il socio un contratto di lavoro subordinato e la fruizione degli stessi è subordinata a condizione che il datore di lavoro:

  • sia in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi;
  • osservi le norme poste a tutela della sicurezza dei lavoratori;
  • applichi gli accordi e i CCNL, nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In particolare, le risorse finanziarie sbloccate per dette agevolazioni ammontano a:

1. Euro 3.600.000 a titolo di riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro che hanno assunto lavoratori a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, nel corso dell’anno 2011 e che alla data dell’assunzione risultino beneficiari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno cinquanta anni di età;

2. Euro 3.100.000 atitolo di incentivo pari all’indennità riconosciuta al lavoratore e non ancora erogata ai datori di lavoro che assumono lavoratori con indennità di disoccupazione ordinaria o indennità speciale di disoccupazione edile;

3. Euro 80.000 a titolo di prolungamento della riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità o che beneficiano dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano maturato almeno trentacinque anni di anzianità contributiva.

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