Credito d’imposta incremento occupazione
17 settembre – Prima tranche di contributi al nastro di partenza per i datori di lavoro della Sicilia
Il decreto legge su semplificazione e sviluppo, approvato dal Consiglio dei Ministri, e recepito dalla Regione Sicilia con Avviso Pubblico N. 1 del 25/7/2012, prevede il riconoscimento del credito d’imposta per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati effettuate dal 14 maggio 2011 al 13 maggio 2013.
Il credito d’imposta viene concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all’assunzione. Qualora l’aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguardi lavoratori «molto svantaggiati», il credito d’imposta è concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione.
A) LAVORATORI SVANTAGGIATI
Sono quelli rientranti in una delle seguenti categorie:
a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi:
Sono considerati tali i soggetti inoccupati o disoccupati, ovvero i soggetti non titolari di rapporto di lavoro di alcun genere da almeno sei mesi, o che, nei sei mesi precedenti l`assunzione, non abbiano messo in campo attività tali da perdere lo status di disoccupazione.
b) Chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale
c) Lavoratori che hanno superato i 50 anni di età
d) Adulti che vivono con una o più persone a carico;
e) Lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavorato appartiene al genere sottorappresentato;
B) LAVORATORI MOLTO SVANTAGGIATI
E’ tale il lavoratore senza lavoro da almeno ventiquattro mesi.
Rientrano in questa categoria i soggetti inoccupati o disoccupati, ovvero non titolari dei rapporti di lavoro di alcun genere da almeno 24 mesi, o che, nei 24 mesi precedenti l`assunzione, non abbiano messo in campo attività tali da perdere lo status di disoccupazione.
Possono usufruire della predetta agevolazione:
– gli esercenti arti e professioni;
– gli imprenditori agricoli;
– gli imprenditori commerciali;
– le società di persone e i soggetti ad esse equiparati;
– le società di capitali;
– le società cooperative e quelle di mutua assicurazione;
– gli enti pubblici o privati commerciali;
– gli enti pubblici o privati non commerciali;
– le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, nonché le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
Sono, invece, esclusi dal beneficio le persone fisiche non esercenti attività d’impresa, arti o professioni, ed i soggetti di cui all’art. 74 del Tuir. Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti:
– gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica;
– i Comuni;
– i consorzi tra enti locali;
– le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi;
– le Comunità montane;
– le Province e le Regioni.
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Il datore di lavoro, che vuole usufruire dell`aiuto, deve:
– essere in regola con la normativa in materia di salute e sicurezza;
– essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
– non avere usufruito della CIG, della mobilità o avere fatto ricorso a licenziamento collettivo.
– applicare il CCNL;
– essere in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi (DURC);
Per poter accedere alla prima tranche di finanziamento, le assunzioni devono essere state effettuate tra il 14 maggio 2011 e il 1 giugno 2012. per accedere alla seconda tranche di finanziamento, le assunzioni devono essere effettuate tra il 2 giugno 2012 e il 13 maggio 2013
L’Avviso precisa che il termine per la presentazione delle istanze relative alla prima tranche va dal 17 settembre 2012 sino al 31 ottobre 2012, mentre per seconda tranche di finanziamento verrà successivamente stabilito il termine solo in presenza di risorse residue. I fondi, a valere sul FSE, ammontano al momento a 65 milioni di euro.
Gli interessati potranno avvalersi di specifica procedura informatica, quale unica modalità di presentazione dell’istanza e relativa documentazione, che sarà attiva a far data dal 12 settembre 2012 e raggiungibile con apposito link dal portale della Regione Siciliana all’indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro in una sezione dedicata all’Avviso.
Si ricorda che il beneficio previsto dall’Avviso Pubblico è identificabile nella forma del credito d’imposta e verrà concesso con la modalità della compensazione a far data dalla comunicazione dell’accoglimento dell’istanza ed entro due anni dalla data di assunzione. Il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è concesso. Le compensazioni vanno effettuate utilizzando il modello di pagamento “F24”, indicando il codice tributo che sarà comunicato da parte dell’Agenzia delle Entrate prima della pubblicazione degli elenchi dei soggetti ammessi al beneficio.
Attenzione, il beneficio fiscale in parola decade se:
a) il numero complessivo dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello mediamente rilevato nei 12 mesi precedenti alla data di assunzione;
b) se i posti di lavoro non vengono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due per le PMI;
c) se sono accertate definitivamente violazioni non formali, sia della normativa fiscale che di quella contributiva in materia di lavoro dipendente, per le quali siano irrogate delle sanzioni di importo non inferiore ad € 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.
Nelle ipotesi di cui alle predette lettere b) e c) i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d’imposta di cui hanno già usufruito e con specifico riferimento a quella di cui alla lettera c) la restituzione del credito maturato e usufruito è dovuta dal momento in cui è commessa la violazione.
Mirco Arcangeli
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