Si avvicina finalmente il decollo delle ZFU
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 10 aprile 2013 sono state stabilite le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive, in attuazione di quanto previsto all’articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (DL Crescita 2.0).
Con la circolare 32024 del 30 settembre 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre, il Ministro dello sviluppo economico, esplicita e spiega le modalità di funzionamento degli interventi relativi alle Agevolazioni in favore delle piccole e micro imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane.
A breve usciranno i bandi per la presentazione delle domande.
Vediamo ora come funziona la grande opportunità per questi territori.
Le agevolazioni possono essere concesse in favore di micro e piccole imprese localizzate all’interno delle 33 Zone franche urbane delle regioni Calabria, Campania e Sicilia.
Delle successive zone dovrà essere verificata la delimitazione territoriale all’interno del relativo comune. Potranno essere frazioni o quartieri e non l’intero territorio comunale.
A) ZFU AMMESSE E FINANZIATE DALLA DELIBERA CIPE N. 14/2009 RICADENTI NELLE REGIONI CALABRIA, CAMPANIA E SICILIA
Catania Sicilia
Crotone Calabria
Erice Sicilia
Gela Sicilia
Lamezia Terme Calabria
Mondragone Campania
Napoli Campania
Rossano Calabria
Torre Annunziata Campania
B) ZFU AMMESSE ALL’ISTRUTTORIA E NON FINANZIATE DALLA DELIBERA CIPE N. 14/2009, RICADENTI NELLE REGIONI CALABRIA, CAMPANIA E SICILIA
Aci Catena Sicilia
Acireale Sicilia
Aversa Campania
Barcellona Pozzo di Gotto Sicilia
Benevento Campania
Casoria Campania
Castelvetrano Sicilia
Corigliano Calabria
Cosenza Calabria
Giarre Sicilia
Messina Sicilia
Portici (Centro Storico) Campania
Portici (Zona Costiera) Campania
Reggio Calabria Calabria
San Giuseppe Vesuviano Campania
Sciacca Sicilia
Termini Imerese1 Sicilia
Trapani Sicilia
Vibo Valentia Calabria
C) AREE INDIVIDUATE AI SENSI DELLA LEGGE DELLA REGIONE SICILIANA N. 11 DEL 12 MAGGIO 2010, UTILIZZANDO GLI STESSI CRITERI NAZIONALI
Bagheria
Enna
Palermo (Brancaccio)
Palermo (Porto)
Vittoria
La dotazione finanziaria per gli interventi da attuare nell’ambito delle Zone franche urbane, ammonta a complessivi 303 milioni di euro, integrabile con risorse messe a disposizione dalle Regioni interessate.
Le agevolazioni previste dal decreto sono rappresentate dalle esenzioni consistenti in:
Esenzione dalle imposte sui redditi (IRPEF, IRES);
Il reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa all’interno del territorio della ZFU, fino a concorrenza dell’importo di 100.000,00 euro per ciascun periodo di imposta e fatto salvo eventuali ulteriori maggiorazioni, è esente dalle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento della istanza di agevolazione, nei limiti delle seguenti percentuali:
- 100%, per i primi cinque periodi di imposta;
- 60%, per i periodi di imposta dal sesto al decimo;
- 40%, per i periodi di imposta undicesimo e dodicesimo;
- 20%, per i periodi di imposta tredicesimo e quattordicesimo.
Esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
Per ciascuno dei primi cinque periodi di imposta decorrenti da quello di accoglimento dell’istanza di agevolazione, dall’imposta regionale sulle attività produttive è esentato il valore della produzione netta nel limite di euro 300.000,00.
Esenzione dall’imposta municipale propria (IMU);
Per gli immobili situati nel territorio della ZFU, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al paragrafo 3 per l’esercizio dell’attività d’impresa, è riconosciuta l’esenzione dall’imposta municipale propria per i primi quattro anni a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento dell’ istanza.
Esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
Relativamente ai soli contratti a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, e a condizione che almeno il 30% degli occupati risieda nel Sistema Locale del Lavoro in cui ricade la ZFU, è riconosciuto, nei limiti del massimale di retribuzione fissato dall’articolo l, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 1 dicembre 2009, l’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente nelle seguenti percentuali:
- 100%, per i primi cinque anni;
- 60%, per gli anni dal sesto al decimo;
- 40%, per gli anni undicesimo e dodicesimo;
- 20%, per gli anni tredicesimo e quattordicesimo.
Le agevolazioni sono concesse alle imprese a titolo di “de minimis”. Pertanto, ciascun soggetto ammesso alle agevolazioni potrà beneficiare delle predette esenzioni, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute dall’impresa sempre a titolo di “de minimis” nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione della richiesta di agevolazione nei due esercizi finanziari precedenti, fino al limite massimo di 200.000,00 euro.
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di micro e piccola dimensione, già costituite e regolarmente iscritte nel Registro delle imprese alla data di presentazione dell’ istanza.
Le imprese ammissibili alle agevolazioni devono svolgere la propria attività all’ interno del territorio della ZFU disponendo, alla data di presentazione dell’istanza, di un ufficio o locale destinato ali ‘attività, anche amministrativa, ubicato all’interno del predetto territorio, regolarmente segnalato alla competente Camera di commercio e risultante dal relativo certificato camerale
Queste in sintesi le disposizioni, ma per uno studio più approfondito si rinvia al decreto e alla circolare citata.
Ora non resta che prepararsi e fare idonei piani d’impresa per l’utilizzo ragionato delle opportunità qui rappresentate, con l’augurio che i bandi non tardino troppo ad essere pubblicati.
Mirco Arcangeli