Rimborso tassa di possesso imbarcazioni

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diportoPubblicato il modello per la richiesta telematica del rimborso della tassa annuale sulle unità da diporto.

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Al via la richiesta di rimborso a partire dal 18 novembre

Dopo la revisione e parziale abrogazione della tassa annuale sulle unità da diporto, è ora arrivata la possibilità di richiedere il rimborso per i pagamenti non dovuti relativi all’anno 2013.

La tassa di possesso, istituita dal governo Monti, è stato un autogol. Ci si aspettava un gettito di 24 milioni di euro, ha generato (secondo alcuni studi del settore) una perdita per l’erario di circa 900 milioni di euro, in conseguenza alla “fuga” di barche all’estero, i cui armatori furono  “terrorizzati” dalla prima formulazione dell’imposta, che avrebbe previsto la tassazione sui diritti di stazionamento.

Già, siamo alle solite. Prima si impone una tassa, poi si pretende il pagamento, infine si restituisce il “mal tolto”.

Comunque vediamo che cosa è successo e cosa occorre fare per recuperare quanto indebitamente pagato.

La tassa di possesso delle imbarcazioni (tassa annuale sulle unità da diporto) non è più dovuta per le imbarcazioni fino a 14 metri; mentre è stata dimezzata, per quelle di lunghezza tra i 14 ed i 20 metri.

A determinare la nuova formulazione della tassa è intervenuto l’articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Essendo tale modifica (21/06/2013) avvenuta successivamente al termine di scadenza del pagamento (31/05/2013) per l’anno in corso, molti possessori di unità da diporto, ligi al dovere,  hanno pagato una imposta  non  più dovuta.

Ora,  5 novembre, vengono pubblicate le istruzioni ed il modello per la richiesta telematica del rimborso spettante.

Di seguito il testo integrale del comunicato dell’Agenzia delle Entrate:

Tassa annuale sulle unità da diporto Pronto il modello per chiedere il rimborso

Pronto il modello per chiedere il rimborso della tassa sulle imbarcazioni versata in più, a seguito della rimodulazione del tributo prevista dal Dl n. 69/2013. La domanda può essere presentata esclusivamente in via telematica, a partire dal 18 novembre, dai contribuenti che hanno già versato la tassa ma hanno diritto all’esenzione dal pagamento o alla riduzione al 50% degli importi dovuti dopo l’entrata in vigore del Dl n. 69 del 21 giugno 2013. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di oggi stabilisce, inoltre, che il modello può essere utilizzato anche per chiedere il rimborso delle somme versate in più per motivi differenti dalla rimodulazione della tassa sulle imbarcazioni.

Chi può chiedere il rimborso – Possono chiedere il rimborso i possessori di unità da diporto fino a 20 metri che nel 2013 hanno pagato la tassa sulle imbarcazioni. In base al Dl n.69/2013, sono infatti escluse dalla tassazione le unità da diporto di lunghezza compresa fra 10,01 e 14 metri, mentre per le imbarcazioni fra 14,01 e 20 metri la tassazione è stata ridotta del 50%. Il rimborso può essere richiesto anche da coloro che, per qualsiasi motivo, come, ad esempio, la duplicazione di versamenti o la mancata applicazione di riduzioni o esenzioni, hanno effettuato versamenti in eccesso.

Domande dal 18 novembre, esclusivamente in via telematica – La domanda di rimborso può essere presentata esclusivamente in via telematica, a partire dal 18 novembre 2013, dai contribuenti abilitati a Entratel o a Fisconline. Il modello per fare istanza di rimborso è disponibile in formato elettronico sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it) e sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it). Per accelerare le procedure di liquidazione dei rimborsi è inoltre possibile allegare all’istanza di rimborso per via telematica la copia della licenza di navigazione in formato “Pdf”. La trasmissione telematica può essere effettuata utilizzando il software “RimborsoTassaUnitàdaDiporto”, anche questo disponibile sul sito delle Entrate a partire dal 18 novembre 2013.

A tutti i diportisti si consiglia sempre di consultare il proprio commercialista di fiducia per attivare la procedura di rimborso.

Mirco Arcangeli

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