Dal primo gennaio 2014 l’affitto per uso abitazione non potrà più essere pagato in contante.
La Legge di Stabilità appena approvata stabilisce al comma 50:
“ . . . . . . In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore”.
Con l’obiettivo di favorire la tracciabilità dei pagamenti, per contrastare l’evasione fiscale, viene esteso il divieto di effettuare pagamenti in contanti dal 1 gennaio 2014 anche per affitti, qualsiasi sia l’importo del canone.
Gli affitti per abitazione dovranno quindi essere pagati con moneta tracciabile, cioè assegni, bonifici, pos, carte di credito, ecc. Sono esclusi gli affitti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, le locazioni di immobili per uso commerciale, l’affitto di box, cantine e posti auto. Ma vengono ricompresi anche gli affitti per i quali non c’è obbligo di registrazione, come gli affitti stagionali.
L’ordinaria soglia per i pagamenti in contanti di 999,99 euro (oltre la quale è comunque d’obbligo la tracciabilità qualunque sia l’oggetto del pagamento), scende a zero, nel caso dell’affitto per abitazione.
La legge, inoltre, attribuisce ai Comuni, poteri di monitoraggio e contrasto all’evasione con il comma 49, che così recita:
“ . . . . . . Per assicurare il contrasto dell’evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative e l’attuazione di quanto disposto dai commi 8 e 9 sono attribuite ai comuni, in relazione ai contratti di locazione, funzioni di monitoraggio anche previo utilizzo di quanto previsto dall’articolo 1130, primo comma, numero 6), del codice civile in materia di registro di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di edifici condominiali”.
Il mancato rispetto di questa norma, fa incorrere nelle sanzioni previste per l’antiriciclaggio (con sanzioni fino al 30%) e determina l’esclusione per sempre dalla possibilità di poter usufruire delle detrazioni fiscali relative all’abitazione.
Per gli studenti fuori sede, le agevolazioni loro spettanti, potranno essere concesse solo dietro idonea attestazione di pagamento dalla quale si evinca l’utilizzo del bonifico o dell’assegno come mezzo di pagamento stesso.
A proposito del contrasto all’evasione fiscale sugli affitti non dichiarati correttamente, si ricorda la norma prevista dal Dlgs.vo n. 23 del 14/03/2011, che prevede:
“Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina:
a) la durata della locazione e’ stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d’ufficio;
b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all’articolo 2, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998;
c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l’adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell’aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti.”
Diventa quindi sempre più difficile e rischioso sfuggire alle obbligazioni fiscali previste per gli affitti di immobili, e converrà a tutti il corretto rispetto.
Mirco Arcangeli