Lo chiameranno “caso Contrada”. No, non è “il caso Contrada”; è qualcosa di molto peggio, e di assai più grave. E’ il ceffone più sonoro che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) poteva dare alla giustizia italiana. Una cosa che dovrebbe far riflettere, e tutti noi dovremmo seriamente interrogarci per capire dove siamo arrivati, e come è stato possibile arrivare dove siamo.
La CEDU, chiamata ad esprimersi sulla vicenda di Bruno Contrada, ha stabilito che non andava condannato. No, anzi: che non poteva essere condannato.
Contrada, vale la pena di ricordarlo, è quell’alto funzionario del servizio segreto civile italiano che alla vigilia del Natale del 1992 viene arrestato. Lo accusano una caterva di “pentiti”, dicono che ha favorito la latitanza di Totò Riina, che ha fatto favori ai boss di Cosa Nostra palermitana dando loro notizie riservate e facendo loro “soffiate”; dicono che è colluso con la mafia, l’uomo della mafia dentro lo Stato.. Non mafioso vero e proprio, un “esterno”; e infatti gli danno, come imputazione, proprio il concorso esterno in associazione mafiosa. Per questo reato Contrada viene condannato pesantemente, in primo grado. In Appello viene però assolto. La Cassazione stabilisce che il processo va rifatto. L’Appello questa volta lo condanna; la Cassazione ratifica. Contrada si fa la sua brava galera, anni e anni in cella nel carcere militare al Celio; poi, date le sue precarie condizioni di salute, agli arresti domiciliari. Li fa tutti. Si protesta innocente, naturalmente. Sul fatto che sia colpevole in parecchi avanzano dubbi, ma insomma la condanna c’è. Conta poco che praticamente tutti i capi della polizia siano andati in aula a difenderlo, i giudici credono ai “pentiti”, alla pubblica accusa, non ai testi prodotti dalla difesa. Poi, figuriamoci, può anche essere che Contrada sia colpevole di qualcosa: opera a Palermo; lo Stato di cui è funzionario gli chiede di capire cosa fanno e vogliono fare i mafiosi. E’ evidente che un dirigente dei servizi segreti a caccia di “notizie” le va a prenderle da chi queste “notizie” le ha; ed essendo “notizie” di mafia non si va dalla gente rispettabile, si bazzicano i malavitosi. E’ evidente che chi ha le “notizie” le fornisce non per farti un favore, in cambio vuole qualcosa. E’ una “trattativa”, se vogliamo; come fanno tutti i poliziotti del mondo: per catturare uno spacciatore di droga magari chiudono un occhio sul magnaccia; e un “pentito” pluriassassino viene lasciato libero, se ne fa catturare cinquanta come lui…Non è bello, ma succede; improbabile che Contrada non si sia sporcato le mani, come avrebbe potuto non farlo? Impossibile che quelli come Contrada non lo facciano, fa parte del loro lavoro… si va sulla fiducia, e si finge di non sapere. Avrà sicuramente messo le mani nella melma, ma certo che se le sarà sporcate. E’ questione di misura; forse Contrada è andato troppo in là. Oppure no, si è mantenuto entro i “limiti”; ed è vittima, come lui continua a dire, di gente che gliel’hanno giurata, volevano fargliela pagare proprio per quello che ha fatto, perché smettesse di farlo. Non sarebbe la prima volta che un “pentito” racconta balle, imbeccato da qualcuno, e viene creduto ugualmente.
Ma qui di Contrada, se sia colpevole o innocente, interessa relativamente. Qui interessa che Contrada sia stato condannato per “concorso esterno di associazione mafiosa”. Un “concorso” che si sarebbe consumato nello spazio di una decina d’anni, quelli tra il 1979 e il 1988. Un reato grave, quello del “concorso mafioso”; com’è che la CEDU ha di che ridire? Perché, obietta la Corte, all’epoca dei fatti il reato “non era sufficientemente chiaro”. Che significa che non era “sufficientemente chiaro”? Significa che il reato di “concorso esterno in associazione mafiosa” è il risultato di un’ evoluzione della giurisprudenza iniziata verso la fine degli anni ’80 e consolidatasi nel 1994, e che quindi “la legge non era sufficientemente chiara e prevedibile per Contrada nel momento in cui avrebbe commesso i fatti contestatigli”.
In parole povere: la Corte ricorda il principio che non può esserci condanna, se non c’è una legge che prevede quella fattispecie di reato; e, se il “concorso esterno in associazione mafiosa nasce” da “un’evoluzione della giurisprudenza italiana posteriore” all’epoca in cui i fatti sarebbero stati commessi, come si fa a condannare qualcuno che quelle cose le avrà pur fatte, ma non erano ancora punibili? La Corte ci dice che la legge non può essere retroattiva; ed è per questo Contrada non poteva essere condannato; che se si voleva condannarlo per quei fatti che si crede abbia commesso tra il 1979 e 1988, altri capi di imputazione gli andavano appioppati. Insomma.
Per capirlo, per saperlo, non c’era bisogno di scomodare Strasburgo; bastava prendere la Costituzione italiana, sfogliarla fino all’articolo 25, il secondo capoverso: “…Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”. Nessuno, significa nessuno. Neanche Contrada. Che però è stato ugualmente condannato; ed è stato condannato in primo grado. Poi quando in secondo grado l’hanno assolto, la Cassazione ha detto che no, non andava bene, bisognava rifare il processo; e quando hanno rifatto il processo, questa volta l’hanno condannato; e questa volta la Cassazione ha detto che andava bene. Cinque corti di giustizia, e nessuna che abbia detto: ma il reato di cui viene accusato Contrada, quando si dice che lo abbia stato fatto, non era reato; e allora che lo processiamo a fare, come lo possiamo processare? Signori Pubblici ministeri formulate altri capi di imputazione e ne riparliamo. Nessuna di quelle cinque corti lo ha detto. Si è dovuto attendere che lo dicesse la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo, ventitré anni dopo.
Il ceffone è in undici parole che cadono pesanti come piombo: i tribunali italiani, testuale, «non hanno esaminato approfonditamente la questione della non retroattività della legge».
L’Italia, diceva amaro Leonardo Sciascia, non è la culla del diritto, piuttosto ne è la bara. Da Strasburgo è arrivata la conferma.