di Guido Di Stefano
E dopo i tuoni dei forestali arrivò una “pioggerellina”: pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – Parte I n. 45 il 3-11-2015 si è presentata al pubblico contribuente la “Legge 30 ottobre 2015, n. 26. Interventi nel settore forestale e della prevenzione degli incendi”. State leggendo bene nella titolazione menziona settore forestale e prevenzione incendi!
Sembrerebbe incredibile: tre semplici articoli. Ma il nostro stupore e la nostra benevolenza spariscono con la lettura delle elaborate note NOTE, ovviamente esplicative e applicative. Sapete, ci hanno richiamato alla mente un vecchio “adagio” popolare che, “tradotto”, recita: “Per amore della figlia la mamma si “ripiglia””.
Insomma il tutto è un capolavoro “politico” che lascia una triste impressione: i “forestali” hanno messo in movimento un carro che trasporta generi di conforto più per altri che per loro. Così secondo noi stabilisce il testo da noi letto e che alleghiamo (n.1) per voi; così sembra confermare almeno un decreto dirigenziale (applicativo) che vi sottoponiamo, anch’esso in allegato (n. 2).
Dopo la Gazzetta esploriamo i decreti dirigenziali, come pubblicati dal 2 al 6 novembre nel sito istituzionale del “Dipartimento del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione”.
Proponiamo immediatamente il D.D.G . n. 2623 del 4 novembre 2015 che, avendo per finalità la ” Attuazione art. 2 L.R. 3/2015 e art. 1 L.R. 26/2015” – (Pubblicato il 04/11/2015 alle ore 17.02 ), trova nella sanità Euro 30.000.000,00 per destinarne Euro 10.000.000,00 ai “forestali” ed Euro 20.000.000,00 verso altri lidi. Non c’è da stupirsi tanto perché in non lontano passato cento milioni di Euro sanitari sono stati ripartiti in ragione di venti milioni per i “forestali” e ottanta per i comuni. Ci sorge il dubbio che i “forestali” svolgano anche l’ingrato compito di “parafulmini”.
O forse avremmo dovuto presentarvi, come lampante esempio di tempestiva applicativa delle leggi e articolata motivazione, il D.R.G. 2599 del giorno 03/11/2015, pubblicato il giorno 03/11/2015 alle ore 13.33 – che si occupa del passaggio di euro 6.000.000,00 art. 2 L.R. n. 26/2015 dai fondi di riserva al capitolo156616 destinando i suddetti Euro alle “Spese per attività di sviluppo e salvaguardia forestale, attraverso il sostegno di attività multifunzionali dei sistemi agro-forestali, nel quadro di uno sviluppo sostenibile e del riequilibrio territoriale come da Art. 2 L.r. n. 26/2015”. Foreste o altre attività? Un bel dilemma!
Ancora in ambiente naturalistico troviamo il D.R.G. 2555 del giorno 02/11/2015 Pubblicato il giorno 02/11/2015 alle ore 11.53 –Ci parla dell’ istituzione del capitolo 542052 e cambio dipartimento recitando tra l’altro: “ VISTA la nota prot. n.22774 del 23.10.2015 del Dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale (ex Dipartimento Azienda foreste demaniali) con la quale viene richiesta l’allocazione del capitolo 542052 attualmente soppresso e incardinato presso il Dipartimento regionale dell’Agricoltura onde consentire la piena attuazione dell’articolo 34 della citata legge regionale n. 9/2013…” Insomma il capitolo (di niova istituzione) 542052 è sotteso agli “Interventi per la realizzazione di programmi di gestione faunistico-ambientale”.
Parlando di istituzione di nuovi capitoli troviamo il D.D. 2642 del giorno 05/11/2015, pubblicato il giorno 06/11/2015 alle ore 11.52 , che istituisce il capitolo d’entrata 4792 – Dip. Infrastrutture ; e il D.R.G. n. 2654 del 05.11.2015 pubblicato il giorno 06/11/2015 alle ore 9.51, che istituisce il capitolo di entrata 5021 – piano straordinario occupabilita’.
Rioccupiamoci della sanità. A fronte del prelievo di economie di cui al decreto 2623 sopra citato riscontriamo un rastrellamento a favore della sanità. Sono i DVB (decreti variazione bilancio) nn. 110135, 110136, 110137, 110138, 110139 (tutti emanati il 3.11.2015 e pubblicati il 4.11.2015) che si preoccupano di recuperare Euro 3.158.727,05 per il patrimonio sanitario pubblico (capitolo 812010).
Rientra nell’ordinaria amministrazione il DDS. n. 2586 del 3/11/2015 ” Impegno + Accertamento anticipazione FSN del mese di Ottobre ” capitoli 4219-215217 euro 156.895.576,89; pubblicato il 03.11.2015 alle ore 11.02: oltre tutto abbiamo precedentemente menzionato questa somma.
Non passano certamente inosservati altri due corposi decreti di variazione e cioè il D.R.G. n. 2658 del 05.11.2015 Pubblicato il giorno 06/11/2015 alle ore 10.47, quale Decreto di variazione di cassa dip.to Beni Culturali per Euro 110.000.000,00; e il D.R.G. n. 2656 del 05.11.2015, pubblicato il giorno 06/11/2015 alle ore 10.29 quale Riproduzione di economie e iscrizione somme sul cap.516071 per Euro 25.401.553,88 – Pac Salvaguardia ob. op. 2.3.1.
Che dire poi dei decreti di variazione che spaziano nello spaziotempo?
Ne troviamo otto dove si leggono variazioni in contemporanea per gli anni 2015 e/o 2016 e/o 2017; alla fine si totalizzano Euro 9.137.546,66 per il 2015, Euro 5.362.643,05 per il 2016 ed Euro 350.750.00 per il 2017. Bello vero: siamo proprio delle brave formichine che moriamo di fame oggi in attesa di un opulento domani!
Ma non abbiamo ancora finito con le variazioni di questa “ricchissima” settimana.
Provenienti dal passato periodo 26-30 ottobre 2015 e pubblicati in questa prima settimana di novembre scopriamo poco più di Euro 5.800.000,00.
Nel presente periodo (o meglio nel testè concluso intervallo 2-6 novembre 2015), oltre alle somme già esposte constatiamo variazioni ulteriori per un importo di poco superiore a Euro 11.500.000,00.
Euro che vanno, Euro che vengono: misteri del siculo bilancio o di tutti i bilanci? stabilità o caos?
Allegato 1 – Legge 26/2015
LEGGE 30 ottobre 2015, n. 26.
Interventi nel settore forestale e della prevenzione degli incendi.
REGIONE SICILIANA
L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Interventi nel settore forestale e della prevenzione degli incendi
- Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 dopo le parole “sono destinati” sono aggiunte le parole “per l’importo di 20.000 migliaia di euro” e dopo le parole “cap. 215701” sono aggiunte le parole “e per l’importo di 10.000 migliaia di euro ad integrazione dell’UPB 10.5.1.3.2 cap. 156604 per le finalità di cui all’articolo 47, comma 8, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.”.
Art. 2.
Modifiche ed abrogazioni di norme
- Alla legge regionale 24 novembre 2011, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all’articolo 1 le parole “5.000 migliaia di euro” sonosostituite dalle parole “2.000 migliaia di euro”;
- b) il comma 6 dell’articolo 10 è abrogato;
- c) il comma 4 dell’articolo 28 è abrogato.
Art. 3.
Entrata in vigore
- La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 30 ottobre 2015.
Il Vicepresidente: LO BELLO
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all’art. 1, comma 1:
L’articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, recante “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2015. Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
«Assegnazioni finanziarie ai comuni. – 1. L’assegnazione ai comuni di cui all’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 relativa all’anno 2015 da iscrivere nel medesimo esercizio finanziario, è rideterminata in 87.500 migliaia di euro. Conseguentemente è rideterminata l’aliquota di compartecipazione di cui all’articolo 6, comma 1, della medesima legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.
- Il risparmio di spesa conseguente all’accertamento del risultato di gestione del servizio sanitario regionale per l’anno 2014 stimato in 5.000 migliaia di euro nonché l’importo di 25.000 migliaia di euro di cui al comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, che dovesse rendersi disponibile al verificarsi delle condizioni previste al comma 2 dell’articolo 9 della medesima legge sono destinati per l’importo di 20.000 migliaia di euro ad integrazione del fondo di riserva di cui all’UPB 4.2.1.5.1 cap. 215701 e per l’importo di 10.000 migliaia di euro ad integrazione dell’UPB 10.5.1.3.2 cap. 156604 per le finalità di cui all’articolo 47, comma 8, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.
- La verifica di entrambe le condizioni previste al comma 2 è effettuata dai competenti tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell’Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
- Nelle more dell’entrata in vigore dell’emananda legge di riordino del servizio idrico integrato e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, a valere sulle assegnazioni finanziarie ai comuni di cui al comma 1, la somma di 8.000 migliaia di euro è riservata in favore dei comuni presso i quali si verificano situazioni emergenziali nel settore idrico, al fine di evitare disastri ambientali nonché l’interruzione di pubblico servizio. A tal fine il Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti è autorizzato a trasferire contributi a fondo perduto ai comuni interessati o alle loro forme associative già costituite ai sensi dell’articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.”.
- Per far fronte ai disagi dei territori colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche del giorno 5 novembre 2014, cui è seguita la dichiarazione dello stato di calamità naturale con delib. G.R. del 7 novembre 2014, n. 328, nonché per favorire la necessaria assistenza alla popolazione, a valere sulle risorse di cui al comma 1, è riservata in favore del Comune di Acireale, per l’esercizio finanziario 2015, la somma di 3.000 migliaia di euro.
- Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio discendenti dall’applicazione del comma 2 del presente articolo.».
Nota all’art. 2, comma 1, lett. a):
L’articolo 1 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, recante “Interventi per lo sviluppo dell’agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
«Fondo di solidarietà regionale. –
- All’articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Per l’esercizio finanziario 2011, il Fondo ha una dotazione di 2.000 migliaia di euro cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499.».
- All’articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, al comma 5 dopo le parole “di cui all’articolo 11” aggiungere le seguenti “e 12”.».
Nota all’art. 2, comma 1, lett. b):
L’articolo 10 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, recante “Interventi per lo sviluppo dell’agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
«Attività di vendita diretta e mercatale. –
- Nei comuni della Regione siciliana, singoli o associati, con oltre 20.000 abitanti, al fine di realizzare un più stretto legame tra i produttori agricoli ed i consumatori, con un’offerta di prodotti agricoli costante e articolata in un’ampia gamma, l’Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato ad erogare aiuti, nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 28 dicembre 2006, n. L 379, alle persone giuridiche costituite tra imprenditori agricoli in forma societaria o consortile per l’esercizio di attività di “vendita diretta” realizzate in strutture fisse su aree private o ricevute in concessione secondo le norme di evidenza pubblica.
- Le strutture fisse di cui al comma 1 che svolgono con continuità l’attività di vendita diretta possono anche organizzarsi in rete regionale secondo le direttive impartite dall’Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari. In caso di organizzazione in rete regionale, oltre alle funzioni specifiche della vendita diretta, le strutture fisse possono assolvere alla funzione di piattaforma organizzativa e logistica della rete regionale. Nelle aree metropolitane di cui al titolo IV della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, le strutture fisse, comunque realizzate, possono essere utilizzate anche per attività di animazione, in linea con quanto previsto con l’articolo 4 del D.M. 20 novembre 2007 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con lo svolgimento di eventi gastronomici e culturali.
- Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, con decreto, disciplina le modalità di esecuzione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
- All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, determinato in 1.000 migliaia di euro, per l’esercizio finanziario 2011, si provvede con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010, ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499.
- L’Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato a realizzare un “progetto pilota” per promuovere sul territorio nazionale una rete di “vetrine promozionali e punti mercatali” operanti in regime di vendita diretta per la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari di qualità ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, l’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari con proprio decreto disciplina le modalità di realizzazione dell’iniziativa nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica. Per l’esercizio finanziario 2011, al fabbisogno finanziario pari a 3.000 migliaia di euro si provvede con le attuali risorse disponibili già trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499. La presente disposizione è attuata conformemente al regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato di importanza minore pubblicato nella g.u.u.e. del 28 dicembre 2006, n. L 379. Il progetto pilota prevede che sino al cinque per cento delle risorse previste siano riservate alla promozione dei prodotti provenienti dalle cooperative agricole che gestiscono terreni o aziende confiscate alla mafia o alle organizzazioni criminali.
- Comma abrogato.».
Nota all’art. 2, comma 1, lett. c):
L’articolo 28 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, recante “Interventi per lo sviluppo dell’agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:«Attività di vendita diretta e mercatale. –
- Nei comuni della Regione siciliana, singoli o associati, con oltre 20.000 abitanti, al fine di realizzare un più stretto legame tra i produttori agricoli ed i consumatori, con un’offerta di prodotti agricoli costante e articolata in un’ampia gamma, l’Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato ad erogare aiuti, nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 28 dicembre 2006, n. L 379, alle persone giuridiche costituite tra imprenditori agricoli in forma societaria o consortile per l’esercizio di attività di “vendita diretta” realizzate in strutture fisse su aree private o ricevute in concessione secondo le norme di evidenza pubblica.
- Le strutture fisse di cui al comma 1 che svolgono con continuità l’attività di vendita diretta possono anche organizzarsi in rete regionale secondo le direttive impartite dall’Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari. In caso di organizzazione in rete regionale, oltre alle funzioni specifiche della vendita diretta, le strutture fisse possono assolvere alla funzione di piattaforma organizzativa e logistica della rete regionale. Nelle aree metropolitane di cui al titolo IV della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, le strutture fisse, comunque realizzate, possono essere utilizzate anche per attività di animazione, in linea con quanto previsto con l’articolo 4 del D.M. 20 novembre 2007 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con lo svolgimento di eventi gastronomici e culturali.
- Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, con decreto, disciplina le modalità di esecuzione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
- Comma abrogato.
- L’Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato a realizzare un “progetto pilota” per promuovere sul territorio nazionale una rete di “vetrine promozionali e punti mercatali” operanti in regime di vendita diretta per la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari di qualità ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, l’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari con proprio decreto disciplina le modalità di realizzazione dell’iniziativa nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica. Per l’esercizio finanziario 2011, al fabbisogno finanziario pari a 3.000 migliaia di euro si provvede con le attuali risorse disponibili già trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499. La presente disposizione è attuata conformemente al regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato di importanza minore pubblicato nella g.u.u.e. del 28 dicembre 2006, n. L 379. Il progetto pilota prevede che sino al cinque per cento delle risorse previste siano riservate alla promozione dei prodotti provenienti dalle cooperative agricole che gestiscono terreni o aziende confiscate alla mafia o alle organizzazioni criminali.
- L’Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato a realizzare un “progetto pilota” per promuovere sul territorio dell’Unione europea una rete di “vetrine promozionali e punti mercatali”, per la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari di qualità ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, l’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari con proprio decreto disciplina le modalità di realizzazione dell’iniziativa nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica. Per l’esercizio finanziario 2011 al fabbisogno finanziario pari a 2.000 migliaia di euro si provvede con le attuali risorse disponibili già trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499. La presente disposizione è attuata conformemente al regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato di importanza minore “de minimis” pubblicato nella g.u.u.e. del 28 dicembre 2006, L 379. Il progetto pilota prevede che sino al massimo del cinque per cento delle risorse previste siano riservate alla promozione dei prodotti provenienti dalle cooperative agricole che gestiscono terreni o aziende confiscate alla mafia o alle organizzazioni criminali.».
Allegato 2 Decreto 2623
D.D.G n. 2623/2015
REGIONE SICILIANA
__________
ASSESSORATO REGIONALE DELL’ ECONOMIA
DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO – RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
IL RAGIONIERE GENERALE
VISTO lo Statuto della Regione siciliana;
VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8,
comma 1;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il comma 12 dell’articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione Siciliana
applica, a decorrere dall’ 1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II – Principi contabili generali ed
applicati per il settore sanitario del Decreto legislativo n. 118/2011;
VISTO l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015, la
Regione applica le disposizioni dei Titoli I e III del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed
integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7 che consente
all’Amministrazione regionale, per l’esercizio finanziario 2015, di continuare ad applicare le vigenti disposizioni regionali che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
VISTA la legge regionale 7 maggio 2015, n. 10, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio
finanziario 2015 e per il triennio 2015 – 2017;
VISTO il decreto dell’Assessore regionale per l’Economia n. 1149 del 15/05/2015 con cui, ai fini della gestione e
rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite, per gli anni finanziari 2015, 2016 e 2017, in capitoli e, ove necessario, in articoli;
VISTO il comma 5 dell’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni
inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 8938 del 22/12/2014 con il quale è stato conferito l’incarico di
Ragioniere Generale della Regione al Dott. Salvatore Sammartano;
VISTO l’art. 2 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 30
ottobre 2015, n. 26, che autorizza il Ragioniere generale della Regione ad effettuare la variazione di bilancio
che consente di destinare il risparmio di spesa conseguente all’accertamento del risultato di gestione del
servizio sanitario regionale per l’anno 2014 stimato in 5.000 migliaia di euro nonché l’importo di 25.000
migliaia di euro di cui al comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, che dovesse
rendersi disponibile al verificarsi delle condizioni previste al comma 2 dell’articolo 9 della medesima legge,
quanto all’importo di 20.000 migliaia di euro ad integrazione del fondo di riserva di cui all’ U.P.B. 4.2.1.5.1
capitolo 215701 e quanto all’importo di 10.000 migliaia di euro ad integrazione dell’U.P.B. 10.5.1.3.2 capitolo
156604 per le finalità di cui all’articolo 47, comma 8, della L.R. n. 9/2015;
CONSIDERATO che in sede di definizione del Bilancio di previsione 2015, prudenzialmente, è stata stanziata nel
capitolo 413333 “Ripiano disavanzi delle aziende sanitarie ed ospedaliere” la complessiva somma di 30 milioni
di euro;
CONSIDERATO che il comma 3 del citato articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 prevede che la
verifica delle condizioni per l’utilizzo delle somme sia effettuata dai competenti tavoli tecnici e che nel corso
della riunione congiunta del 21 luglio 2015 del Tavolo permanente per la verifica dei livelli essenziali di
assistenza con il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti previsti dagli articoli 9 e 12 dell’Intesa 23
marzo 2015, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome
di Trento e Bolzano è stato valutato che la Regione Siciliana presentava, a consuntivo 2014, un avanzo prima
delle coperture di 0,292 milioni di euro;
CONSIDERATO che a seguito del conferimento al Sistema sanitario regionale dell’importo di 3.871 migliaia di euro,
pari al valore medio annuo del disavanzo sanitario registrato nel biennio 2012-2013 e dell’importo di 25 milioni
di euro, relativo alla garanzia della compartecipazione regionale agli obiettivi del Piano Sanitario nazionale
dell’anno 2014, prevista dal comma 3 dell’art. 9 della legge regionale n. 21/2014, risulta un avanzo di 29,163
milioni di euro e conseguentemente è stato consentito alla Regione Siciliana il rientro nella disponibilità del
bilancio regionale delle somme impegnate a garanzia dell’equilibrio del Sistema sanitario;
RAVVISATA la necessità di dare attuazione al disposto del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 3 del 13
gennaio 2015, come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 2015, n. 26 e di iscrivere, in
termini di competenza, in aumento del capitolo 215701 “Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine e
per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione
amministrativa” la somma di euro 20.000.000,00 e del capitolo 156604 “Spese per lavori colturali e di
manutenzione dei boschi demaniali e in quelli a qualsiasi titolo nella disponibilità dell’azienda, compresi gli
interventi selvicolturali di potatura, ripulitura e diradamenti, di piccole opere di bonifica connesse” con la
contemporanea riduzione di pari importo dal capitolo 413333 “Ripiano disavanzi delle aziende sanitarie ed
ospedaliere” ;
RITENUTO di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2015, ed alla relativa ripartizione in
capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore regionale dell’Economia n. 1149 del 15/05/2015, e successive
modifiche e integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
D E C R E T A
Art. 1
Nello stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2015, e
alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore regionale dell’Economia 1149 del 15/05/2015,
e successive modifiche e integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:
————————————————————————————————————————-
U.P.B. DENOMINAZIONE VARIAZIONE Nomenclatore
————————————————————————————————————————-
SPESA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Rubrica 2 – Dipartimento Regionale per la Pianificazione strategica
Titolo 1 – Spese correnti
Aggregato Economico 3 – Spese per interventi di parte corrente
11.2.1.3.2. ASSISTENZA SANITARIA OSPEDALIERA – 30.000.000,00
di cui al capitolo:
413333 Ripiano dei disavanzi delle aziende sanitarie ed ospedaliere. – 30.000.000,00
ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Rubrica 2 – Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro
Titolo 1 – Spese correnti
Aggregato economico 5 – Oneri comuni relativi a spese di parte corrente
4.2.1.5.1 FONDI DI RISERVA + 20.000.000,00
di cui al capitolo
215701 Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine e per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa + 20.000.000,00
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ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
Rubrica 5 – Dipartimento regionale Sviluppo Rurale
Titolo 1 – Spese in conto capitale
Aggregato economico 3 – Spese per interventi di parte corrente
10.5.1.3.2 BOSCHI, PARCHI e RISERVE + 10.000.000,00
di cui al capitolo
156604 Spese per lavori colturali e di manutenzione dei boschi demaniali e in quelli a qualsiasi titolo nella disponibilita’ dell’azienda, compresi gli interventi selvicolturali di potatura, ripulitura e diradamenti, di piccole opere di bonifica connesse nonche’ di manutenzione di viali parafuoco ; riatto sentieri e chiudende, tabelle monitorie, lotta antiparassitaria, allestimento di prodotti delle foreste demaniali, nonche’ per acquisto e manutenzione di attrezzature e mezzi agricoli e forestali connessi alla esecuzione dei lavori in economia per amministrazione diretta e per la stipula di polizze assicurative di responsabilita’ civile verso terzi. + 10.000.000,00
L.R. 26/2015 art.1
Art.2
Il presente decreto sarà pubblicato nel sito Internet della Regione Siciliana ai sensi della Legge regionale n. 21 del 12
agosto 2014, art.68, comma 5 e successive modifiche ed integrazioni e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 4 novembre 2015
IL RAGIONIERE GENERALE
f.to
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
f.to
IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
f.to
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO BILANCIO FONDO SANITARIO
f.to
IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
f.to