Referendum costituzionale: il mio Sì a prescindere dalle correnti politiche ma per questioni strettamente giuridiche

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In questi mesi sono entrato nel merito della Riforma Costituzionale, in base ai miei studi, alle mie ricerche e confrontarmi con il valore della Costituzione. Cercherò di spiegare in modo, spero, chiaro e conciso, senza esser politichese, a tanti cittadini che vogliono essere informati sul contenuto di questa Riforma. Poi strumentalmente ci sono i partiti di destra, di sinistra, di centro che hanno aderito, quelli che non hanno aderito, e faranno gli sgambetti, appartengono ad un’altra dimensione, legittima. Ma qui parliamo di Costituzione. Orbene, il 4 dicembre il mio Sì, è decisivo.

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Questi i punti essenziali della Riforma:

  1. a) La fiducia è data e può essere tolta dalla sola Camera dei Deputati, come avviene in tutte le democrazie parlamentari. Oggi per la fiducia occorre il consenso di entrambe le Camere, ma per sfiduciare un governo e farlo cadere basta il voto di una sola delle due Camere (è una eccezione in tutto il panorama delle democrazie parlamentari).

  1. b) I componenti del Senato sono 100, di cui 74 consiglieri regionali, 21 Sindaci. La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti. E 5 nominati dal Presidente della Repubblica, più gli ex presidenti della Repubblica.

  1. c) Sono previsti due distinti procedimenti legislativi; uno bicamerale, come oggi, che riguarda solo poche leggi di particolare importanza (ad esempio per le leggi di revisione della Costituzioni e le altre leggi costituzionali), ed uno monocamerale che riguarda tutte le altre leggi: il Senato può proporre entro tempi assai brevi ( da 10 a 40 giorni, a seconda dei casi) modifiche ai testi approvati dalla Camera sulle quali quest’ultima decide in via definitiva. Ci sarà maggiore rapidità e soprattutto più chiarezza.

  1. d) Il Senato svolge una intensa attività di controllo: sulle politiche pubbliche, sull’attuazione delle leggi, sull’attività delle pubbliche amministrazioni, sull’impatto nei territori delle politiche della Unione Europea.

  1. e) La riforma prevede che i decreti legge debbano contenere misure immediatamente applicabili, e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Cesserà quindi l’abuso dei decreti legge che oggi possono riguardare qualunque materia e possono dettare regole anche per materie tra loro eterogenee.

  1. f) Oggi il Capo dello Stato non riesce, di fatto, a rinviare alle Camere una legge di conversione di un decreto legge perché altrimenti farebbe scadere il termine dei 60 giorni entro il quale il decreto dev’essere convertito. La riforma prevede che quando il Capo dello Stato chiede alle Camere il riesame della legge di conversione del decreto legge, il termine per l’efficacia del decreto slitta da 60 a 90 giorni. Quindi c’è maggiore possibilità di controllo sulla maggioranza parlamentare e sul governo.

  1. g) Il governo perde così uno strumento per poter ottenere leggi in poco tempo. In compenso, con la riforma, può chiedere alla Camera di deliberare sui progetti di legge di particolare importanza per il governo entro un termine scelto dalla stessa Camera tra 70 e 85 giorni.

  1. h) Sono sottratti alle Regioni poteri di legiferare in materie che riguardano l’interesse nazionale . Apparterranno allo Stato le competenze sulle grandi infrastrutture strategiche, sul coordinamento della finanza e del sistema tributario, sulla tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, porti e aeroporti civili di interesse nazionale e internazionale.

  1. Lo Stato può intervenire al posto di una Regione quando bisogna tutelare l’interesse nazionale oppure l’unità giuridica o economica della Repubblica (come nella Costituzione tedesca).

  1. j) A compensazione della riduzione dei poteri, le Regioni attraverso i loro rappresentanti in Senato parteciperanno alla legislazione nazionale e alle attività di controllo sul governo nazionale.

  1. k) Sono potenziati i diritti dei cittadini:

– è previsto, per la prima volta, il referendum propositivo;

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– le proposte di iniziativa popolare devono essere necessariamente prese in esame dalle Camere nei tempi previsti dai Regolamenti parlamentari mentre oggi restano in genere nei cassetti del Parlamento; a questa disciplina più garantista è collegato un maggiore impegno dei cittadini perché oggi sono necessarie 150.000 firme e non più 50.000; oggi i cittadini italiani sono un po’ più di 60 milioni mentre nel 1948 erano un po’ più di 41 milioni; oggi inoltre tramite la rete è più facile raccogliere le firme.

  • Quando i proponenti del referendum abrogativo raccolgono almeno ottocentomila firme (invece di 500.000 che è il numero minimo perché il referendum sia ammesso), la proposta è approvata se ha partecipato alla votazione non la maggioranza degli elettori, ma la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni per la Camera dei deputati e, naturalmente, se è raggiunta la maggioranza dei voti validi.
  • l) È prevista una nuova forma di controllo sulle leggi elettorali; prima della loro entrata in vigore una minoranza di parlamentari ( un quarto dei deputati o un terzo dei senatori) può chiedere alla Corte Costituzionale di verificare la costituzionalità di una qualsiasi legge elettorale; questa possibilità è prevista anche nei confronti dell’Italicum.

Calogero Jonathan Amato

Giurista

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