Di male in peggio tendente al nulla

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di Guido Di Stefano

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Richiamando la  lingua dei grandi osiamo scrivere “etsi frustra  tamen  scribemus” ovvero “anche se inutilmente tuttavia scriviamo”.

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Quindi passiamo al resoconto delle nostre rituali letture su qualche sito istituzionale della nostra “patria sì bella e perduta”, già Sichelia, già Regno di Sicilia, oggi Regione Siciliana giuridicamente ma sub-colonia nei fatti. E’ sempre più valido il detto nostrano “tempo perso e filo sprecato”, valido più che mai quando si cerca di rammendare un vestito ridotto “in toto” a rammendi e toppe.

Siamo rimasti stupiti  dalle consultazioni sul sito istituzionale del “Dipartimento del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione” per le pubblicazioni (o non) di decreti dirigenziali nei giorni 27-28  febbraio e 1-2-3 marzo 2017 : sui nostri schermi i link relativi ai giorni 2 e 3 marzo davano risultati nulli fino alle ore 22.00 del giorno 04 marzo e forse anche dopo.

Comunque pubblicazioni sono avvenute nei vari giorni, anche diversi da quelli delle emanazioni. Pochi decreti insomma, la cui qualità non di discosta poi dalle pubblicazioni dei periodi precedenti.

Così per gradire troviamo il DDG 209 del 23.02.2017 pubblicato il 27.02.2017 che si preoccupa e si occupa del riparto dirigenza 2017 con Euro 18.475.081.00.

La luce a volte colpisce inaspettatamente e questo può spiegare il DD n. 250 del 27.02.2017 che sancisce il trasferimento del capitolo di spesa 413377 dalla Rubrica del Dipartimento regionale per la Pianificazione Strategica alla Rubrica del Dipartimento regionale per le Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico. Con annessi, connessi e pertinenze.

A seguire troviamo il DDG n. 256 del 28.02.2017  volto alla istituzione del (nuovo, ulteriore) capitolo 7486.

Di pari tenore è il DD n.258 del 28.02.2017 tratta “iscrizione somme e istituzione capitolo”: precisamente parla del capitolo 417352 e della sua dotazione di Euro 4.339.299,00 (per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari). Siamo perplessi perché può capitare chi in aula ci sia bagarre per dotazioni minori.

Il DPReg n. 512 del 28.02.2017 statuisce che la “regolarizzazione partite sospese” per il 2016 e gi anni a seguire venga imputata ai capitoli (raggruppati per brevità)  numeri dal 888801 al 888813, dal 999901 al 999913 e ai numeri 881111 e 991111, ovviamente per i vari dipartimenti.

Carenti nei riferimenti normativi sulla “trasparenza” troviamo (e non è una novità) i Decreti 243, 245,246 del 27.02.2017.

Il mese di marzo si presenta troppo povero di emanazioni: solamente quattro decreti di accertamento emanati in  data 01.03.2017.

Per chiudere con il sito dipartimentale riassumiamo le altre variazioni di bilancio in Euro 7.700.000,00 circa.

Scorriamo ora velocemente la GURS (Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana) n. 9 del 03.03.2017 e il suo Supplemento Ordinario n. 9 (d’ordine).

Troviamo qualche nomina in  gazzetta alla voce disposizioni e comunicati: sinceramente speravamo che fosse stato anticipato a tutti gli effetti il semestre bianco.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:

     Nomina del presidente e del vicepresidente della commissione di gara presso la sezione provinciale dell’Ufficio regionale per l’espletamento delle gare di appalto di lavori pubblici di Siracusa .

     Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione dell’Ente lirico regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania .

    Composizione del Consiglio regionale dei beni culturali .

    Proroga dell’incarico conferito al commissario straordinario dell’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP).  

     Sul supplemento ordinario troviamo la pubblicizzata  LEGGE 1 marzo 2017, n. 4.

Proroga dell’esercizio provvisorio per l’anno 2017 e istituzione del Fondo regionale per la disabilità. Norme urgenti per le procedure di nomina nel settore sanitario regionale.

 

     Noi siamo piuttosto perplessi e sentiamo l’obbligo di levare una preghiera all’Altissimo perché riversi tutto il suo amore e tutta la sua misericordia su tutti noi e soprattutto sui più bisognosi. Dopo aggiungiamo un ringraziamento perché tiene ancora in vita le democrazie occidentali (anche se malate) e impedisce a tutti i lupi travestiti da docili bestie e/o da agnelli di praticare  la loro “soluzione finale” in danno di noi Siciliani e di tutta l’umanità.

    Uniamo a seguire la L.R. 4/2017 con uno stralcio molto significativo delle note a corredo.


LEGGE 1 marzo 2017, n. 4.

Proroga dell’esercizio provvisorio per l’anno 2017 e istituzione del Fondo regionale per la disabilità. Norme urgenti per le procedure di nomina nel settore sanitario regionale.

REGIONE SICILIANA

L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del Fondo regionale per la disabilità

  1. Al fine di garantire l’attuazione dei livelli di assistenza domiciliare, con riguardo ai soggetti con disabilità gravissima di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 26 settembre 2016 di riparto del Fondo nazionale per la non autosufficienza, è istituito il “Fondo regionale per la disabilità”, da destinare agli aventi diritto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, mediante trasferimenti monetari diretti per ciascun soggetto in relazione al piano individuale di assistenza e da erogarsi mensilmente.
  2. L’intervento di cui al comma 1 è da considerarsi anche quale cofinanziamento regionale aggiuntivo alle risorse assegnate in favore della Regione siciliana per la copertura dei costi di rilevanza sociale dell’assistenza socio-assistenziale di cui al Fondo nazionale per le non autosufficienze istituito dall’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  3. Per gli obblighi assistenziali di cui al comma 2 concorreranno anche gli enti locali in relazione alle specifiche competenze in materia socio-assistenziale.
  4. All’articolo 6, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 è aggiunto il seguente periodo: “Le Città metropolitane e i liberi Consorzi comunali possono incrementare i livelli di assistenza anche con fondi propri.”.
  5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2017, la spesa di 36.000 migliaia di euro cui si provvede, quanto a 16.000 migliaia di euro, mediante riduzione della Missione 20, Programma 3, capitolo 613950 e, quanto a 20.000 migliaia di euro, mediante riduzione della Missione 1, Programma 4, capitolo 219205.
  6. Le limitazioni per dodicesimi per l’assunzione degli impegni e dell’effettuazione dei pagamenti non si applicano alle spese di cui al presente articolo.
  7. Con successivo decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e dell’Assessore regionale per la salute, previo parere della VI Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana “Servizi sociali e sanitari”, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione agli aventi diritto dei trasferimenti monetari diretti a carico del Fondo di cui al comma 1.

Art. 2.

Proroga dell’esercizio provvisorio del bilancio della Regione

  1. Il Governo della Regione è autorizzato, ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e delle disposizioni contenute nel punto 8 dell’Allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo n. 118/2011, nei modi, nei termini e con gli effetti previsti dall’articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 31 marzo 2017, lo schema di bilancio annuale della Regione per l’esercizio finanziario 2017, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 423 del 17 dicembre 2016, secondo le note di variazioni e le disposizioni di cui alle leggi regionali 29 dicembre 2016, n. 27 e 29 dicembre 2016, n. 28, nonché secondo la nota di variazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 72 del 23 febbraio 2017, come integrata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 78 del 28 febbraio 2017, che tiene conto degli effetti di cui all’articolo 1.

Art. 3.

Norme urgenti per le procedure di nomina nel settore sanitario regionale

  1. Nelle more della modifica legislativa discendente dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2016 e considerato il mancato aggiornamento dell’elenco regionale secondo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni al fine di evitare liti e contenziosi, gli incarichi di direttore generale delle Aziende sanitarie provinciali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliere universitarie della Regione attualmente vigenti sono confermati sino alla naturale scadenza ed è fatto divieto di procedere a nuove nomine, ove non ricorra l’incarico ordinario si procede alla nomina di commissario ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3 bis del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni. Resta confermato quanto stabilito dall’articolo l della legge regionale 2 agosto 2012, n. 43.

Art. 4.

Entrata in vigore

  1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
  2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1 marzo 2017.

CROCETTA

Assessore regionale per l’economia BACCEI

Assessore regionale per la salute GUCCIARDI

NOTE

Nota all’art. 1, comma 1:

L’art 3 del decreto ministeriale 26 settembre 2016, recante  “Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, per l’anno 2016.” così dispone:

Disabilità gravissime – 1. Le regioni utilizzano le risorse ripartite in base al presente decreto prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 40%, per gli interventi di cui all’art. 2 a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica.

  1. Per persone in condizione di disabilità gravissima, ai soli fini del presente decreto, si intendono le persone beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:
  2. a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)<=10;
  3. b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
  4. c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS)>=4;
  5. d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
  6. e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;
  7. f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall’epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell’orecchio migliore;
  8. g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
  9. h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) <= 8;
  10. i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.
  11. Le scale per la valutazione della condizione di disabilità gravissima, di cui al comma 2, lettere a), c), d), e), e h), sono illustrate nell’allegato 1 al presente decreto. Per l’individuazione delle altre persone in condizione di dipendenza vitale, di cui al comma 2, lettera i), si utilizzano i criteri di cui all’allegato 2 del presente decreto. Nel caso la condizione di cui al comma 2, lettere a) e d), sia determinata da eventi traumatici e l’accertamento dell’invalidità non sia ancora definito ai sensi delle disposizioni vigenti, gli interessati possono comunque accedere, nelle more della definizione del processo di accertamento, ai benefici previsti dalle regioni ai sensi del presente articolo, in presenza di una diagnosi medica di patologia o menomazione da parte dello specialista di riferimento che accompagni il rilievo funzionale.
  12. La definizione di disabilità gravissima di cui al comma 2 è adottata in via sperimentale e sottoposta a valutazione a seguito della rilevazione di cui al comma 5. Le regioni che sulla base della definizione adottata all’art. 3, comma 1, del decreto interministeriale 14 maggio 2015, di riparto del Fondo nazionale per le non autosufficienze afferente all’annualità 2015, non abbiano già incluso tra le persone con disabilità gravissima quelle nelle condizioni individuate al comma 2, si impegnano a farlo nei propri atti di programmazione entro il termine del 2017, ferma restando la rilevazione di cui al comma 5.
  13. Le regioni rilevano il numero di persone in condizione di disabilità gravissima assistite nel proprio territorio per tipologia di disabilità, secondo le condizioni individuate al comma 2, lettere da a) a

i). Il numero rilevato è comunicato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il primo trimestre 2017 ai fini della definizione di livelli essenziali delle prestazioni per le persone con disabilità gravissima, da garantire su tutto il territorio nazionale nei limiti della quota di risorse del Fondo per le non autosufficienze a tal fine rese disponibili.

  1. Per le persone in condizione di disabilità gravissima rilevate ai sensi del comma 5, le informazioni sulla presa in carico e le prestazioni erogate sono messe a disposizione del Casellario dell’assistenza, di cui all’art. 13 del decreto-legge n. 78 del 2010, secondo le modalità previste dal decreto interministeriale 16 dicembre 2014 e, in particolare, mediante la trasmissione del modulo SINA di cui all’art. 5, comma 3, lettera b), del medesimo decreto interministeriale. Le informazioni, trasmesse da tutti gli enti erogatori degli interventi di cui al presente articolo, sono utilizzate ai fini della validazione del numero complessivo di persone in condizione di disabilità gravissima rilevate ai sensi del comma 5. A tal fine, con riferimento alle prestazioni di cui all’art. 2 erogate a valere sul Fondo per le non autosufficienze per le sole persone in condizione di disabilità gravissima, è compilato il campo «2.3.4 – Codice prestazione» della sezione 3 della tabella 2 del citato decreto interministeriale 16 dicembre 2014, utilizzando la voce «A1.21», indipendentemente dalle caratteristiche della prestazione e dal fatto che la prestazione sia sottoposta a prova dei mezzi, ed il campo «2.3.5 – Denominazione prestazione» della medesima sezione 3 indicando «FNA – Disabilità gravissime».”.

Nota all’art. 1, comma 2:

Il comma 1264 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).”così dispone:

“Art.1

  1. Al fine di garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per le non autosufficienze», al quale è assegnata la somma di 100 milioni di euro per l’anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.”.

Nota all’art. 1, comma 4:

L’art. 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24, recante “Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente :

Funzioni di assistenza agli alunni disabili delegate alle Città metropolitane ed ai liberi Consorzi comunali … omissis ….

 

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