Chiunque (con o senza sintomi cioè), a partire dal 25 febbraio abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei territori:
- Regione Lombardia
- Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti, Alessandria, Novara, Verbanio-Cusio-Ossola, Vercelli
HA L’OBBLIGO
di COMUNICARE tale circostanza al Comune, al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.
art. 4 della Ordinanza contingibile e urgente n°3 del 8 marzo 2020 del Presidente della Regione Siciliana
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NdR: si avvisa tutti che contravvenire all’obbligo di registrazione e quarantena costituisce violazione dell’articolo 438 del Codice Penale (Epidemia colposa o dolosa) che prevede pene severissime.