di Dott. Mirco Arcangeli Comm.sta Catania-Milano
Website: www.mircoarcangeli.com
In conseguenza all’emergenza Covid 19, i comuni sono stati autorizzati ad emettere buoni spesa/voucher a favore di soggetti in difficoltà.
Con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, si è disposto che in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19 e per venire incontro alle esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in difficoltà, vengono ripartite ai Comuni risorse per un importo complessivo di euro 400 milioni da impiegare nell’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali a favore di nuclei familiari in particolari condizioni di disagio economico.
Tali buoni spesa potranno essere utilizzati:
- per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune;
- per l’acquisto di generi e prodotti di prima necessità.
Diversi Comuni, in deroga alle norme del Codice degli appalti, hanno attivato convenzioni con esercizi commerciali, per l’utilizzo dei buoni spesa diretti all’acquisto diretto di generi alimentari e relativa distribuzione.
Molti comuni hanno provveduto alla “emissione diretta” di documenti del tipo “buoni spesa”, spendibili presso gli esercizi commerciali di generi alimentari, resisi disponibili a questo tipo di collaborazione, per mezzo di convenzione.
Ma come vanno trattate da un punto di di vista fiscale queste operazioni?
In caso di emissione “diretta” di buoni spesa, che determina l’obbligo di essere accettato come corrispettivo di una cessione di beni (seppur considerato titolo di credito poiché non direttamente disponibile), l’operazione si configura quale “voucher multiuso” ai sensi dell’articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972. In questo caso, l’acquisto dei generi alimentari viene effettuato direttamente dal soggetto beneficiario e l’intervento del Comune si limita alla regolazione finanziaria dell’operazione, attraverso il pagamento previa presentazione, da parte dell’esercente, dei buoni spesi dal beneficiario, accompagnati dalle copie degli scontrini giustificativi dell’operazione, con evidenza della tipologia del prodotto acquistato.
I “Buoni Spesa” in diversi casi:
- sono rappresentati da “buoni cartacei/voucher”, del valore nominale di € 50,00 Iva inclusa oppure di € 25,00 Iva inclusa, rilasciati e firmati dall’ufficio servizi sociali;
- sono distribuiti dall’ufficio servizi sociali, anche attraverso l’ufficio di protezione civile e le associazioni del Terzo settore, ai beneficiari individuati;
- sono nominali e incedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto in contanti; l’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati;
- sono cumulabili fra loro nella stessa spesa;
- non comprendono: alcolici (vino, birra e super alcolici vari); arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.), tabacchi, giochi o altri prodotti non di prima necessità.
Sarebbe opportuno indicassero espressamente (anche se non è facile per lo spazio disponibile):
- che si tratta di un voucher multiuso, emesso secondo l’articolo 6-quater del Dpr 633/1972, al fine di attestare che la transazione avviene, sotto il profilo fiscale, tra l’esercente e il beneficiario del voucher/buono;
– le condizioni generali per il suo utilizzo, ad esempio il riferimento ai prezzi di vendita esposti, l’impossibilità di erogazione del resto, la durata del voucher (non più di 10 giorni, per evitare aumento rischi contraffazione), le condizioni di sostituibilità in caso di smarrimento, il termine per il pagamento da parte dell’ente.
Ciò al fine di assicurare, anche sotto il profilo formale, la coerenza tra l’operazione d’urgenza messa in campo con l’Ordinanza n. 658 e le prescrizioni fiscali in materia.
Con la vendita dell’esercente convenzionato ed il pagamento a mezzo buoni spesa si configura una vendita per corrispettivi non riscossi.
Successivamente il comune dovrà pagare i buoni spesa ricevuti dall’esercente e nel caso in cui intenda chiedere la fattura, che secondo il sottoscritto non sarebbe necessaria, la stessa dovrà essere emessa con esclusione dell’imponibile da iva ai sensi dell’art 2 comma 3 lettera a del DPR 633/1972, trattandosi di mera operazione finanziaria.
In Fattura
Vs dare per buoni cartacei/voucher, emessi dal comune di ______________
N. ___del valore di euro 25,00 per un totale di euro ______________
N. ___del valore di euro 50,00 per un totale di euro ______________
Pari a complessive euro ____________
relativi a consumi effettuati da cittadini beneficiari degli stessi, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19, come da allegata documentazione, secondo convenzione sottoscritta tra le parti.
Imponibile ESCLUSO ai sensi dell’ART. 2, COMMA 3 lett. a) DPR633/1972
“Non sono considerate cessioni di beni: a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”
P.s In fattura elettronica non servirà indicare gli scontrini fiscali (nella sezione altri dati) poiché trattasi di fattura finanziaria e non di vendita
In Contabilità
DARE Emessa fattura AVERE
Cliente comune di __________ Crediti v/corrispettivi non riscossi
DARE Incassata fattura AVERE
Banca c/c Cliente comune di ______