Cos’è il trattamento integrativo e come funziona? Il punto su chi ne ha diritto, i requisiti per ottenerlo e quando viene riconosciuto in busta paga.
Il trattamento integrativo è riconosciuto ai lavoratori dipendenti anche nel 2025.
In linea generale si tratta di un “bonus” di 100 euro al mese, nel rispetto di determinati limiti di reddito.
La misura ha sostituito il cosiddetto bonus Renzi e viene corrisposto con lo stipendio: in busta paga è identificato dalla voce TIR.
A riconfermarlo è stata la Legge di Bilancio 2025, insieme alla struttura dell’IRPEF a tre aliquote e relativi scaglioni.
Come funziona il trattamento integrativo? Il punto sui soggetti a cui spetta e i requisiti da rispettare.
Trattamento integrativo: i soggetti beneficiari e quando spetta
Per avere diritto al trattamento integrativo è necessario rispettare determinati requisiti.
Nella platea di beneficiari, a differenza di quanto previsto per il bonus Renzi, rientrano i lavoratori atipici e disoccupati, i soggetti che percepiscono la NASpI o la cassa integrazione e quelli i soggetti che svolgono stage o hanno diritto a borse studio lavoro.
La somma spetta ai titolari dei seguenti redditi:
● redditi di lavoro dipendente, pensioni e assegni equiparati;
● redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, secondo quanto previsto dal TUIR (il Testo unico delle imposte sui redditi) ovvero:
○ i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
○ le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità (esclusi quelli da riversare al datore di lavoro per clausola contrattuale o che per legge devono essere riversati allo Stato);
○ le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale;
○ le somme e i valori in genere in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni;
○ i redditi percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione con oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita (con esclusione dei compiti istituzionali).
Il trattamento integrativo in busta paga viene riconosciuto nel rispetto di determinate condizioni:
● 1.200 euro all’anno per i lavoratori dipendenti con reddito annuo lordo imponibile fino a 15.000 euro, quando l’imposta lorda determinata sulla base dei redditi di lavoro dipendente e assimilati è superiore alla detrazione spettante, diminuita di 75 euro (l’importo è corrisposto considerando il periodo di lavoro svolto nell’anno);
● un importo pari alla differenza tra le detrazioni fiscali cui il lavoratore ha diritto e l’IRPEF lorda a carico del lavoratore stesso. In questo caso il limite massimo della somma è di 1.200 euro se il reddito annuo dei lavoratori dipendenti è compreso tra 15.000 e 28.000 euro.
Non è previsto alcun trattamento integrativo sul reddito per i soggetti che superano il reddito annuo di 28.000 euro.
Trattamento integrativo: importi e calcolo
A quanto ammonta l’importo del trattamento integrativo riconosciuto ai lavoratori dipendenti? Per rispondere alla domanda è necessario soffermarsi sul calcolo, che varia a seconda del reddito annuo dei lavoratori stessi.
Come anticipato, il “bonus di 100 euro” spetta integralmente ai dipendenti con redditi fino a 15.000 euro, a patto che l’imposta lorda dovuta sia superiore alle detrazioni IRPEF da lavoro dipendente e assimilati, pari a 1.955 euro per periodo d’imposta, sottraendo l’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
Si dovrà quindi verificare l’effettiva “capienza” del soggetto, ossia la capacità di “assorbire” lo sconto sull’IRPEF, su cui incide l’effettiva imposta da pagare e le detrazioni spettanti.
In linea generale il trattamento integrativo può raggiungere i 1.200 euro all’anno, ossia 100 euro al mese.
È tuttavia necessario precisare che la somma riconosciuta sarà di 101,92 euro nei mesi di 31 giorni e di 98,63 euro nei mesi di 30 giorni.
Per i lavoratori con redditi imponibili compresi tra 15.000 e 28.000 euro, il trattamento integrativo spettante è pari alla differenza tra le diverse detrazioni fiscali previste dal Modello 730 e l’imposta lorda dovuta dal contribuente.
Anche in questo caso non può superare i 1.200 euro. Il trattamento integrativo va a “scalare” con l’aumentare del reddito, fino ad azzerarsi al reddito di 28.000 euro.
Ai fini del calcolo è necessario richiamare quali sono le detrazioni da prendere in considerazione, che contribuiscono ad abbassare l’importo che può essere riconosciuto a titolo di trattamento integrativo.
Di seguito l’elenco delle detrazioni che rientrano nel calcolo:
● detrazioni per familiari a carico;
● detrazioni per redditi da lavoro dipendente ed assimilati;
● detrazioni per interessi passivi ed oneri accessori per prestiti o mutui agrari (limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021);
● detrazioni per interessi passivi ed oneri accessori corrisposti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili, siglati per acquistare un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (con riferimento agli oneri sostenuti per mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021);
● rate di detrazioni per spese sanitarie, interventi per il recupero del patrimonio edilizio/riqualificazione energetica degli edifici, cui si aggiungono detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.
In conclusione, se la somma delle detrazioni supera l’imposta lorda dovuta, il trattamento integrativo spetta per la differenza tra le detrazioni e l’IRPEF dovuta entro il massimo di 1.200 euro.
Trattamento integrativo: quando spetta in busta paga
Come si riceve il trattamento integrativo? I soggetti beneficiari possono ottenere le somme in busta paga.
In questo caso l’importo è corrisposto direttamente dal datore di lavoro. In alcuni casi la somma viene erogata dall’INPS.
Ottenere il trattamento integrativo in busta paga non è però l’unica strada per chi ha diritto alle somme.
Il lavoratore può anche scegliere di non farsi accreditare il trattamento integrativo mensilmente e recuperare l’intero importo in fase di dichiarazione dei redditi.
La scelta del rimborso da parte dell’Agenzia delle Entrate può essere consigliata nei casi in cui lo stesso contribuente ha dubbi sul reddito complessivo che sarà maturato a fine anno.
Di conseguenza non è in grado di determinare se ha diritto al trattamento integrativo. In tale ipotesi scegliere di ottenere la somma in un secondo momento rispetto all’attribuzione in busta paga può evitare di dover restituire l’importo. (Adnkronos)