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Posta Elettronica Certificata
le società entro il 29 novembre 2011 devono comunicare il
proprio indirizzo al Registro delle Imprese
Il D.L. 185/2008 ha previsto, per tutte le imprese costituite in forma societaria, l’obbligo di attivare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (Pec).
L’articolo 16, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 dispone che:
Le società devono comunicare il loro indirizzo di Posta Elettronica Certificata al Registro
imprese entro e non oltre il 29.11.2011.
In caso di inosservanza di tali disposizioni e disposta (articolo 2630 del Codice Civile, comma 1) una
sanzione amministrativa pecuniaria da 206 a 2065 Euro in capo a ciascun soggetto che omette di eseguire denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese.
La posta elettronica certificata (PEC) e stata disciplinata con il DPR 11 febbraio 2005, n.68, che la definisce come un sistema di trasmissione di documenti informatici nel quale e fornita al mittente la documentazione elettronica che attesta l’invio e la consegna di documenti informatici.
La disciplina della PEC e completata dalle regole tecniche contenute nel decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie), del 2 novembre 2005.
Precedentemente al D.L n.185/2008, il Codice dell’amministrazione digitale disponeva che le pubbliche amministrazioni utilizzassero la posta elettronica certificata per ogni scambio di documenti e
informazioni con chi ne facesse richiesta (norma assolutamente disapplicata), mentre non obbligava
ne le imprese ne, piu in generale, i privati a munirsi di posta elettronica certificata.
Con l’entrata in vigore del D.L n.185/2008 è stato introdotto l’OBBLIGO:
per le imprese costituite in forma societaria ( sia di capitali che di persone) di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese entro il 29.11.2011;i professionisti iscritti in albi ed elenchi, istituiti con legge dello Stato, di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai rispettivi ordini o collegi, entro il 29 novembre 2009.
Premesso che la comunicazione dell’indirizzo PEC riguarda tutte le società esistono due modalità di adempimento, a seconda delle condizioni di costituzione delle società.
In particolare:
per le società di nuova costituzione e prevista l’indicazione dell’indirizzo di posta certificata al momento di iscrizione al registro delle imprese. Quindi si comunica la PEC della società al notaio che procederà di conseguenza;le società già esistenti, invece, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 29 novembre 2011, mediante la compilazione del riquadro 5 del modello S2.
Modalità di comunicazione
La comunicazione dell’indirizzo PEC deve essere effettuata presentando una pratica di Comunicazione Unica compilata al modello S2, riquadro B, con:
la data di invio della pratica;tipo atto C-Comunicazione;codice atto A99;’indicazione nel riquadro 5 dell’indirizzo PEC;Modello XX note con l’indicazione della dicitura “Comunicazione indirizzo posta elettronica certificata dell’impresa esente da diritti e bollo ai sensi dell’ art. 16 c. 6 D.L. 185/2008 convertito nella L. 2/2009?
L’iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni, secondo quanto stabilito dal D.L. 185/2008, sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
E’ importante che, una volta attivata la Pec, il soggetto controlli costantemente la propria casella di posta al fine di non incorrere in ritardi che potrebbero essere sanzionati.
Il non controllo della posta certificata è equiparabile con il mancato ritiro di una raccomandata dopo aver ricevuto “l’avviso di giacenza”.
Con la Pec, a seguito dell'invio di comunicazioni e documenti informatici, viene fornita al mittente una attestazione elettronica, con valenza legale, in merito all'invio e alla consegna di quanto inoltrato.
Il valore giuridico della Pec è equiparato:
alla raccomandata A/R;
alle notificazioni a mezzo posta, ove consentite dalla legge (art. 48 D.Lgs. 82/2005).